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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40
ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4
TITOLO II
STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA
CAPO II
Bilancio annuale
Art. 21
Specificazione delle unita' previsionali di base
delle spese
1. L'unita' previsionale di base costituisce l'unita' elementare di
classificazione delle spese ed e' articolata in uno o piu' capitoli
nell'allegato di cui all'articolo 11, comma 6.
2. Nella medesima unita' previsionale di base non possono comunque
essere incluse:
a) spese correnti, spese in conto capitale, spese in annualita' e
spese per il rimborso dei prestiti;
b) spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a
funzioni delegate dallo Stato;
c) spese relative ad obiettivi per perseguire i quali la Regione
utilizzi finanziamenti da parte dello Stato, da parte dell'Unione
Europea ed altre spese.
3. Per ciascuna unita' previsionale di base di spesa devono essere
indicati oltre agli elementi di cui all'articolo 11, comma 3, i
seguenti ulteriori elementi: la numerazione progressiva anche
discontinua e la denominazione.
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