REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1

ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)

          Art. 21                                                               
Copertura finanziaria                                                           
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con gli               
appositi stanziamenti previsti nel bilancio autonomo del Consiglio              
regionale.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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