REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003, PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 21                                                               
Investimenti per i servizi educativi per l'infanzia                             
1. Per la concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto,             
il riattamento, l'impianto e l'arredamento delle strutture dei                  
servizi educativi per l'infanzia, a norma di quanto disposto dalla              
L.R. 10 gennaio 2000, n. 1, l'autorizzazione disposta, per                      
l'esercizio 2001, dall'art. 44 della L.R. 18 aprile 2001, n. 9 e'               
integrata nella misura di Lire 6.000.000.000 (Euro 3.098.741,39).               
(Cap. 58435).                                                                   
NOTE ALL'ART. 21                                                                
Comma 1                                                                         
1) La L.R. 10 gennaio 2000, n. 1, concerne Norme in materia di                  
servizi educativi per la prima infanzia.                                        
2) Il testo dell'art. 44 della L.R. n. 9 del 2001, citata alla nota             
2) all'art. 4, era il seguente:                                                 
"Art. 44 - Investimenti per i servizi educativi per l'infanzia                  
1. Per la concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto,             
il riattamento, l'impianto e l'arredamento delle strutture dei                  
servizi educativi per l'infanzia, a norma di quanto disposto dalla              
L.R. 10 gennaio 2000, n. 1, e' disposta, per l'esercizio 2001,                  
un'autorizzazione di spesa di Lire 14.000.000.000 (Euro                         
7.230.396,59).    (Cap. 58435).".                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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