REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11

DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

                  CAPO VI                                                       
   Area metropolitana e altre disposizioni   in materia di Enti locali          
          Art. 20                                                               
Modifiche alla L.R. n. 3 del 1999                                               
1. L'art. 20 della L.R. n. 3 del 1999 e' sostituito dal seguente:               
"Art. 20                                                                        
Forme associative                                                               
1. I rinvii alle forme associative di cui al presente Capo, contenuti           
nella Parte III, si intendono riferiti alla legge regionale di                  
disciplina delle forme associative tra Enti locali.".                           
2. Il comma 4 dell'art. 25 della L.R. n. 3 del 1999 e' sostituito dal           
seguente:                                                                       
"4. Partecipano ai lavori della Conferenza i soggetti di cui al comma           
3 o gli assessori da questi delegati. I Presidenti delle Associazioni           
intercomunali possono delegare la partecipazione ad altro Sindaco               
dell'Associazione.".                                                            
3. Il comma 2 dell'art. 27 della L.R. n. 3 del 1999 e' sostituito dal           
seguente:                                                                       
"2. La Conferenza Regione-Autonomie locali viene rinnovata per la               
quota di componenti di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25               
entro novanta giorni dalle elezioni amministrative concernenti piu'             
della meta' dell'insieme dei Comuni della regione.".                            
4. Nel comma 3 dell'art. 220 della L.R. n. 3 del 1999 e' soppressa la           
locuzione "e delle spese per investimenti".                                     
5. Dopo il comma 2 dell'art. 231 della L.R. n. 3 del 1999 e' aggiunto           
il seguente comma:                                                              
"2 bis. Al fine di promuovere la collaborazione con gli Enti locali e           
allo scopo di favorire la formazione congiunta del personale delle              
polizie locali, la Regione puo' concedere un contributo per le spese            
di funzionamento della scuola regionale di polizia amministrativa               
locale.".                                                                       
NOTE ALL'ART. 20                                                                
Nota alla rubrica                                                               
1) La L.R. n. 3 del 1999 e' citata alla nota all'art. 10.                       
Comma 1                                                                         
2) Il testo dell'art. 20 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota             
all'art. 10, era il seguente:                                                   
"Art. 20 - Unioni di Comuni                                                     
1. La Regione promuove, ai sensi della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e            
della L.R. 8 luglio 1996, n. 24, le Unioni tra i Comuni.                        
2. La decisione in ordine alla fusione e' rimessa in ogni caso alla             
volontaria iniziativa dei Comuni in qualunque fase e stadio della               
esperienza dell'Unione. La legge regionale in ordine alla fusione e'            
comunque preceduta da referendum tra le popolazioni interessate.".              
Comma 2                                                                         
3) Il testo del comma 4 dell'art. 25 della L.R. n. 3 del 1999, citata           
alla nota all'art. 10, era il seguente:                                         
"Art. 25 - Composizione                                                         
omissis                                                                         
4. L'espressione della volonta' dei Sindaci e dei Presidenti di                 
Provincia componenti della Conferenza, ai fini della formulazione dei           
pareri e delle intese, puo' essere delegata solo ad altro componente            
della Conferenza. Alle sedute della conferenza possono intervenire,             
su delega espressa dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia che ne             
sono componenti, membri delle Giunte da questi presiedute o, su                 
delega espressa di componenti della Conferenza che siano Sindaci di             
Comuni parte di Unioni o Associazioni intercomunali, Sindaci degli              
altri Comuni che compongono l'Unione o l'Associazione                           
intercomunale.".                                                                
Comma 3                                                                         
4) Il testo del comma 2 dell'art. 27 della L.R. n. 3 del 1999, citata           
alla nota all'art. 10, era il seguente:                                         
"Art. 27 - Durata in carica                                                     
omissis                                                                         
2. La Conferenza Regione-Autonomie locali viene rinnovata per la                
quota di componenti di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25,              
all'inizio di ogni legislatura regionale.                                       
omissis".                                                                       
Comma 4                                                                         
5) Il testo del comma 3 dell'art. 220 della L.R. n. 3 del 1999,                 
citata alla nota all'art. 10, cosi' come modificato dalla presente              
legge, e' il seguente:                                                          
"Art. 220 - Politiche e interventi                                              
omissis                                                                         
3. La Regione concede contributi agli Enti locali per la                        
realizzazione di iniziative finalizzate agli obiettivi di cui                   
all'art. 218. I contributi sono concessi per spese di progettazione e           
di attuazione, con esclusione delle spese di personale.                         
omissis".                                                                       
Comma 5                                                                         
6) Il testo dell'art. 231 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota            
all'art. 10, cosi' come integrato dalla presente legge, e' il                   
seguente:                                                                       
"Art. 231 - Formazione professionale                                            
1. La Regione, nell'ambito delle attivita' previste dalla L.R. 24               
luglio 1979,  n.19, attua interventi per la formazione e                        
l'aggiornamento degli addetti alla polizia amministrativa regionale e           
locale, promuovendo, in particolare, corsi di formazione al lavoro              
finalizzati al reclutamento di detto personale, anche attraverso la             
promozione di una scuola regionale di polizia amministrativa locale.            
2. I regolamenti degli Enti locali possono prevedere che la                     
partecipazione con profitto agli specifici corsi di formazione e di             
aggiornamento per la polizia  locale riconosciuti dalla Regione,                
costituiscano titolo valutabile ai fini dell'accesso alle qualifiche            
funzionali del personale di polizia locale.                                     
2 bis. Al fine di promuovere la collaborazione con gli Enti locali e            
allo scopo di favorire la formazione congiunta del personale delle              
polizie locali, la Regione puo' concedere un contributo per le spese            
di funzionamento della scuola regionale di polizia amministrativa               
locale.                                                                         
3. Le modalita' di ammissione ai corsi di cui al presente articolo,             
la loro durata e tipologia, nonche' i criteri di preselezione e                 
valutazione finale, saranno definiti con deliberazione della Giunta             
regionale.".                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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