LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11
DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
CAPO VI
Area metropolitana e altre disposizioni in materia di Enti locali
Art. 20
Modifiche alla L.R. n. 3 del 1999
1. L'art. 20 della L.R. n. 3 del 1999 e' sostituito dal seguente:
"Art. 20
Forme associative
1. I rinvii alle forme associative di cui al presente Capo, contenuti
nella Parte III, si intendono riferiti alla legge regionale di
disciplina delle forme associative tra Enti locali.".
2. Il comma 4 dell'art. 25 della L.R. n. 3 del 1999 e' sostituito dal
seguente:
"4. Partecipano ai lavori della Conferenza i soggetti di cui al comma
3 o gli assessori da questi delegati. I Presidenti delle Associazioni
intercomunali possono delegare la partecipazione ad altro Sindaco
dell'Associazione.".
3. Il comma 2 dell'art. 27 della L.R. n. 3 del 1999 e' sostituito dal
seguente:
"2. La Conferenza Regione-Autonomie locali viene rinnovata per la
quota di componenti di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25
entro novanta giorni dalle elezioni amministrative concernenti piu'
della meta' dell'insieme dei Comuni della regione.".
4. Nel comma 3 dell'art. 220 della L.R. n. 3 del 1999 e' soppressa la
locuzione "e delle spese per investimenti".
5. Dopo il comma 2 dell'art. 231 della L.R. n. 3 del 1999 e' aggiunto
il seguente comma:
"2 bis. Al fine di promuovere la collaborazione con gli Enti locali e
allo scopo di favorire la formazione congiunta del personale delle
polizie locali, la Regione puo' concedere un contributo per le spese
di funzionamento della scuola regionale di polizia amministrativa
locale.".
NOTE ALL'ART. 20
Nota alla rubrica
1) La L.R. n. 3 del 1999 e' citata alla nota all'art. 10.
Comma 1
2) Il testo dell'art. 20 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota
all'art. 10, era il seguente:
"Art. 20 - Unioni di Comuni
1. La Regione promuove, ai sensi della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e
della L.R. 8 luglio 1996, n. 24, le Unioni tra i Comuni.
2. La decisione in ordine alla fusione e' rimessa in ogni caso alla
volontaria iniziativa dei Comuni in qualunque fase e stadio della
esperienza dell'Unione. La legge regionale in ordine alla fusione e'
comunque preceduta da referendum tra le popolazioni interessate.".
Comma 2
3) Il testo del comma 4 dell'art. 25 della L.R. n. 3 del 1999, citata
alla nota all'art. 10, era il seguente:
"Art. 25 - Composizione
omissis
4. L'espressione della volonta' dei Sindaci e dei Presidenti di
Provincia componenti della Conferenza, ai fini della formulazione dei
pareri e delle intese, puo' essere delegata solo ad altro componente
della Conferenza. Alle sedute della conferenza possono intervenire,
su delega espressa dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia che ne
sono componenti, membri delle Giunte da questi presiedute o, su
delega espressa di componenti della Conferenza che siano Sindaci di
Comuni parte di Unioni o Associazioni intercomunali, Sindaci degli
altri Comuni che compongono l'Unione o l'Associazione
intercomunale.".
Comma 3
4) Il testo del comma 2 dell'art. 27 della L.R. n. 3 del 1999, citata
alla nota all'art. 10, era il seguente:
"Art. 27 - Durata in carica
omissis
2. La Conferenza Regione-Autonomie locali viene rinnovata per la
quota di componenti di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25,
all'inizio di ogni legislatura regionale.
omissis".
Comma 4
5) Il testo del comma 3 dell'art. 220 della L.R. n. 3 del 1999,
citata alla nota all'art. 10, cosi' come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 220 - Politiche e interventi
omissis
3. La Regione concede contributi agli Enti locali per la
realizzazione di iniziative finalizzate agli obiettivi di cui
all'art. 218. I contributi sono concessi per spese di progettazione e
di attuazione, con esclusione delle spese di personale.
omissis".
Comma 5
6) Il testo dell'art. 231 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota
all'art. 10, cosi' come integrato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 231 - Formazione professionale
1. La Regione, nell'ambito delle attivita' previste dalla L.R. 24
luglio 1979, n.19, attua interventi per la formazione e
l'aggiornamento degli addetti alla polizia amministrativa regionale e
locale, promuovendo, in particolare, corsi di formazione al lavoro
finalizzati al reclutamento di detto personale, anche attraverso la
promozione di una scuola regionale di polizia amministrativa locale.
2. I regolamenti degli Enti locali possono prevedere che la
partecipazione con profitto agli specifici corsi di formazione e di
aggiornamento per la polizia locale riconosciuti dalla Regione,
costituiscano titolo valutabile ai fini dell'accesso alle qualifiche
funzionali del personale di polizia locale.
2 bis. Al fine di promuovere la collaborazione con gli Enti locali e
allo scopo di favorire la formazione congiunta del personale delle
polizie locali, la Regione puo' concedere un contributo per le spese
di funzionamento della scuola regionale di polizia amministrativa
locale.
3. Le modalita' di ammissione ai corsi di cui al presente articolo,
la loro durata e tipologia, nonche' i criteri di preselezione e
valutazione finale, saranno definiti con deliberazione della Giunta
regionale.".