REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43

TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

                TITOLO III                                                      
      DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO                                         
                CAPO II                                                         
        Disposizioni relative alla gestione                                     
         del rapporto di lavoro                                                 
          Art. 20                                                               
Onnicomprensivita' della retribuzione                                           
1. La retribuzione del personale e' determinata dai contratti                   
collettivi e remunera tutti i compiti e gli incarichi conferiti in              
rappresentanza della Regione o in ragione del proprio ufficio.                  
2. La retribuzione del personale con qualifica dirigenziale remunera            
gli incarichi conferiti dalla Regione o su designazione della stessa,           
con i limiti e secondo i criteri stabiliti con la direttiva della               
Giunta regionale di cui all'articolo 19, comma 4.                               
3. I compensi dovuti da terzi nei casi di cui ai commi 1 e 2 sono               
corrisposti direttamente alla Regione e confluiscono nelle risorse              
destinate al relativo trattamento economico accessorio.                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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