REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

            TITOLO II                                                           
     IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE                                             
            CAPO II                                                             
      Conclusione del procedimento                                              
          Art. 20                                                               
Criteri per la determinazione del canone                                        
1. Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un               
canone annuo, il cui importo e' stabilito dall'art. 152 della L.R.              
3/99, in relazione all'uso ed al quantitativo di acqua concessa.                
L'obbligo del pagamento del canone decorre dalla data di rilascio               
della concessione. Resta fermo l'obbligo del pagamento dei canoni               
arretrati nel caso di rilascio di concessioni in sanatoria,                     
concessioni preferenziali e riconoscimenti di antico diritto.                   
2. La prima annualita' del canone viene corrisposta anticipatamente,            
all'atto del ritiro del provvedimento di concessione, mentre gli                
importi successivi sono versati prima della scadenza dell'annualita'            
precedente.                                                                     
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 4 e 5, qualora la                    
concessione preveda volumi costanti di prelievo, il canone e'                   
determinato sulla base della portata assentita nell'unita' di tempo,            
espressa in l/s o moduli (100 l/s). Qualora la concessione preveda              
volumi variabili di prelievo, il canone viene calcolato sulla base              
della portata massima concessa.                                                 
4. Nel caso di uso industriale della risorsa il canone e' calcolato             
in relazione al volume annuo di prelievo, assumendo un modulo pari a            
3.000.000 di metri cubi annui.                                                  
5. Nel caso di uso idroelettrico/forza motrice il canone e' calcolato           
sulla base della potenza nominale media annua concessa, espressa in             
kW.                                                                             
6. Alla concessione di derivazione, destinata a diverse utilizzazioni           
ed esercitata dal medesimo utente mediante un'unica opera di                    
prelievo, si applica il canone piu' elevato quando la risorsa                   
concessa non e' quantificabile per tipologia d'uso.                             
7. La concessione di risorse idriche qualificate, come individuate da           
direttiva regionale, qualora destinate ad uso diverso dal consumo               
umano, come definito dall'art. 2 del DLgs 31/01, comporta                       
l'applicazione di un canone triplicato.                                         
NOTE ALL'ART. 20                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 152 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota               
all'art. 1, e' il seguente:                                                     
"Art. 152 - Canoni per le utenze di acqua pubblica                              
1. In attuazione dell'art. 86 del DLgs n. 112 del 1998, i canoni                
annui relativi alle concessioni di derivazione di acqua pubblica e              
alle licenze annuali di attingimento costituiscono il corrispettivo             
per gli usi delle acque prelevate e sono cosi' stabiliti:                       
a) per uso irrigazione agricola: 1) Lire 75.000 per ogni modulo di              
acqua, quando il prelievo sia effettuato a bocca tassata, 2) Lire 680           
per ogni ettaro di terreno, in caso di derivazione non suscettibile             
di essere fatta a bocca tassata;                                                
b) per ogni modulo di acqua assentito per uso consumo umano, Lire               
3.180.000;                                                                      
c) per ogni modulo di acqua assentito per uso industriale, Lire                 
23.300.000, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi            
annui. Il canone e' ridotto del 50% se il concessionario attua un               
riuso delle acque a ciclo chiuso, reimpiegando le acque risultanti a            
valle del processo produttivo, o se restituisce le acque di scarico             
con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate;                
d) per ogni modulo di acqua per uso pescicoltura, per l'irrigazione             
di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico, Lire             
530.000;                                                                        
e) per ogni Kw di potenza nominale concessa o riconosciuta per le               
concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, Lire 21.680;                   
f) per ogni modulo di acqua ad uso igienico ed assimilati,                      
concernente l'uso dell'acqua per servizi igienici e servizi                     
antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi,                 
industrie e strutture varie, qualora la richiesta di concessione                
riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio            
strade e, comunque, per tutti gli usi non previsti alle precedenti              
lettere, Lire 1.590.000.                                                        
2. I canoni di cui al comma 1 non possono essere inferiori ai                   
seguenti importi minimi:                                                        
a) Lire 12.000 per uso irrigazione agricola;                                    
b) Lire 530.000 per uso consumo umano;                                          
c) Lire  3.180.000 per uso industriale;                                         
d) Lire 247.000 per pescicoltura ed altri usi indicati alla lett. d)            
del comma 1;                                                                    
e) Lire 247.000 per uso idroelettrico;                                          
f) Lire 247.000 per uso igienico e per gli altri usi indicati alla              
lett. f) del comma 1.                                                           
3. Gli importi dei canoni verranno aggiornati con cadenza triennale             
mediante apposita delibera della Giunta regionale che, a tal fine,              
terra' conto del tasso d'inflazione programmato e delle finalita' di            
tutela, risparmio ed uso razionale della risorsa idrica. Il primo               
aggiornamento avra' decorrenza dall'1 gennaio dell'anno 2000. In                
deroga a quanto previsto al comma 2, la Giunta regionale potra'                 
rideterminare i canoni anche in diminuzione con riferimento a                   
specifiche categorie di utenti o tipologie di utilizzo.                         
4. Il titolare della concessione dovra' effettuare il pagamento del             
canone all'atto del ritiro del provvedimento di concessione.                    
Abrogato.                                                                       
5. Abrogato.                                                                    
6. Alla presentazione dell'istanza, il richiedente la concessione e'            
tenuto ad effettuare il pagamento del contributo previsto dal secondo           
comma dell'art. 7 del TU n. 1775 del 1933 (RD 11 dicembre 1933, n.              
1775) il cui importo, pari ad 1/40 del canone annuo, non puo' essere,           
comunque, di misura inferiore a Lire 85.000. Tale contributo deve               
essere versato anche quando trattasi di rinnovo o variante della                
concessione, con esclusione del solo cambio di titolarita'.                     
6 bis. Dalla decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite alla            
Regione dal DLgs n. 112 del 1998 il contributo di cui all'art. 7 del            
TU n. 1775 del 1933 e ricompreso nelle spese istruttorie.".                     
Comma 7                                                                         
2) Il testo dell'art. 2 del DLgs n. 31 del 2001, citato alla nota 2)            
all'art. 12, e' riportato alla stessa nota.                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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