REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA
TITOLO II
IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE
CAPO II
Conclusione del procedimento
Art. 20
Criteri per la determinazione del canone
1. Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un
canone annuo, il cui importo e' stabilito dall'art. 152 della L.R.
3/99, in relazione all'uso ed al quantitativo di acqua concessa.
L'obbligo del pagamento del canone decorre dalla data di rilascio
della concessione. Resta fermo l'obbligo del pagamento dei canoni
arretrati nel caso di rilascio di concessioni in sanatoria,
concessioni preferenziali e riconoscimenti di antico diritto.
2. La prima annualita' del canone viene corrisposta anticipatamente,
all'atto del ritiro del provvedimento di concessione, mentre gli
importi successivi sono versati prima della scadenza dell'annualita'
precedente.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 4 e 5, qualora la
concessione preveda volumi costanti di prelievo, il canone e'
determinato sulla base della portata assentita nell'unita' di tempo,
espressa in l/s o moduli (100 l/s). Qualora la concessione preveda
volumi variabili di prelievo, il canone viene calcolato sulla base
della portata massima concessa.
4. Nel caso di uso industriale della risorsa il canone e' calcolato
in relazione al volume annuo di prelievo, assumendo un modulo pari a
3.000.000 di metri cubi annui.
5. Nel caso di uso idroelettrico/forza motrice il canone e' calcolato
sulla base della potenza nominale media annua concessa, espressa in
kW.
6. Alla concessione di derivazione, destinata a diverse utilizzazioni
ed esercitata dal medesimo utente mediante un'unica opera di
prelievo, si applica il canone piu' elevato quando la risorsa
concessa non e' quantificabile per tipologia d'uso.
7. La concessione di risorse idriche qualificate, come individuate da
direttiva regionale, qualora destinate ad uso diverso dal consumo
umano, come definito dall'art. 2 del DLgs 31/01, comporta
l'applicazione di un canone triplicato.
NOTE ALL'ART. 20
Comma 1
Il testo dell'art. 152 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota
all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 152 - Canoni per le utenze di acqua pubblica
1. In attuazione dell'art. 86 del DLgs n. 112 del 1998, i canoni
annui relativi alle concessioni di derivazione di acqua pubblica e
alle licenze annuali di attingimento costituiscono il corrispettivo
per gli usi delle acque prelevate e sono cosi' stabiliti:
a) per uso irrigazione agricola: 1) Lire 75.000 per ogni modulo di
acqua, quando il prelievo sia effettuato a bocca tassata, 2) Lire 680
per ogni ettaro di terreno, in caso di derivazione non suscettibile
di essere fatta a bocca tassata;
b) per ogni modulo di acqua assentito per uso consumo umano, Lire
3.180.000;
c) per ogni modulo di acqua assentito per uso industriale, Lire
23.300.000, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi
annui. Il canone e' ridotto del 50% se il concessionario attua un
riuso delle acque a ciclo chiuso, reimpiegando le acque risultanti a
valle del processo produttivo, o se restituisce le acque di scarico
con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate;
d) per ogni modulo di acqua per uso pescicoltura, per l'irrigazione
di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico, Lire
530.000;
e) per ogni Kw di potenza nominale concessa o riconosciuta per le
concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, Lire 21.680;
f) per ogni modulo di acqua ad uso igienico ed assimilati,
concernente l'uso dell'acqua per servizi igienici e servizi
antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi,
industrie e strutture varie, qualora la richiesta di concessione
riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio
strade e, comunque, per tutti gli usi non previsti alle precedenti
lettere, Lire 1.590.000.
2. I canoni di cui al comma 1 non possono essere inferiori ai
seguenti importi minimi:
a) Lire 12.000 per uso irrigazione agricola;
b) Lire 530.000 per uso consumo umano;
c) Lire 3.180.000 per uso industriale;
d) Lire 247.000 per pescicoltura ed altri usi indicati alla lett. d)
del comma 1;
e) Lire 247.000 per uso idroelettrico;
f) Lire 247.000 per uso igienico e per gli altri usi indicati alla
lett. f) del comma 1.
3. Gli importi dei canoni verranno aggiornati con cadenza triennale
mediante apposita delibera della Giunta regionale che, a tal fine,
terra' conto del tasso d'inflazione programmato e delle finalita' di
tutela, risparmio ed uso razionale della risorsa idrica. Il primo
aggiornamento avra' decorrenza dall'1 gennaio dell'anno 2000. In
deroga a quanto previsto al comma 2, la Giunta regionale potra'
rideterminare i canoni anche in diminuzione con riferimento a
specifiche categorie di utenti o tipologie di utilizzo.
4. Il titolare della concessione dovra' effettuare il pagamento del
canone all'atto del ritiro del provvedimento di concessione.
Abrogato.
5. Abrogato.
6. Alla presentazione dell'istanza, il richiedente la concessione e'
tenuto ad effettuare il pagamento del contributo previsto dal secondo
comma dell'art. 7 del TU n. 1775 del 1933 (RD 11 dicembre 1933, n.
1775) il cui importo, pari ad 1/40 del canone annuo, non puo' essere,
comunque, di misura inferiore a Lire 85.000. Tale contributo deve
essere versato anche quando trattasi di rinnovo o variante della
concessione, con esclusione del solo cambio di titolarita'.
6 bis. Dalla decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite alla
Regione dal DLgs n. 112 del 1998 il contributo di cui all'art. 7 del
TU n. 1775 del 1933 e ricompreso nelle spese istruttorie.".
Comma 7
2) Il testo dell'art. 2 del DLgs n. 31 del 2001, citato alla nota 2)
all'art. 12, e' riportato alla stessa nota.