LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40
ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4
TITOLO II
STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA
CAPO II
Bilancio annuale
Art. 20
Classificazione delle spese
1. Nel bilancio della Regione le spese sono suddivise in tre parti,
in correlazione alle previsioni del bilancio pluriennale:
a) Parte 1 - Spese effettive per il conseguimento delle finalita'
dell'Ente;
b) Parte 2 - Spese conseguenti ad operazioni finanziarie non
modificative del patrimonio regionale;
c) Parte 3 - Contabilita' speciali.
2. Nell'ambito della Parte 1, le spese sono ripartite ai fini
dell'approvazione del Consiglio regionale in: aree d'intervento;
funzioni obiettivo sulla base di aggregati di materie afferenti le
competenze istituzionali della Regione e organizzate ai fini
dell'individuazione delle politiche regionali; unita' previsionali di
base.
3. Nell'ambito della Parte 2, le spese si distinguono in aree
d'intervento, in funzioni obiettivo ed unita' previsionali di base
con riferimento al rimborso di anticipazioni passive di cassa.
4. Nell'ambito della Parte 3, le spese per contabilita' speciali e
partite di giro sono articolate in capitoli e, in relazione alle
necessita' della codificazione meccanografica, rappresentate in
un'unica unita' previsionale di base.
5. Il bilancio contiene, per le spese, un riepilogo per aree
d'intervento e per funzioni obiettivo e un riepilogo per aree
d'intervento e per parti.