REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32

DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO

          Art. 20                                                               
Norme transitorie                                                               
1. Al fine di favorire un efficiente ed efficace esercizio delle                
funzioni delegate con l'art. 43 della L.R. n. 3 del 1999 da parte               
delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,                
fatto salvo quanto previsto dalla presente legge, esclusivamente per            
il periodo 2001-2003 i rapporti economici tra la Regione e le singole           
Camere di Commercio vengono regolati sulla base di una apposita                 
intesa.                                                                         
2. L'intesa specifica l'ammontare del finanziamento, le modalita' di            
aggiornamento di tale importo e le modalita' di verifica della spesa.           
La base di calcolo e' rappresentata da una quota fissa di Lire                  
130.000.000 (pari a Euro 67.139,40) per tutte le Camere di Commercio            
e di un importo riconosciuto a ciascuna di esse sulla base del numero           
di imprese.                                                                     
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'intesa, si fara' fronte            
mediante l'istituzione di appositi capitoli di bilancio che verranno            
dotati dei necessari finanziamenti a norma dell'art. 11 della L.R. n.           
31 del 1977.                                                                    
NOTE ALL'ART. 20                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 43 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota             
2) all'art. 1, e' riportato alla stessa nota.                                   
Comma 3                                                                         
2) Il testo dell'art. 11 della L.R. n. 31 del 1977, citata alla nota            
4) all'art. 18, e' riportato alla stessa nota.                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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