TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE SECONDA
SOGGETTI ISTITUZIONALI
DEL GOVERNO TERRITORIALE E
STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE
E DI CONCERTAZIONE SOCIALE
TITOLO III
LIVELLI DEL GOVERNO TERRITORIALE
E PRINCIPI PER LA RIPARTIZIONE
DELLE FUNZIONI
CAPO II
Camere di Commercio, Industria,
Artigianato Agricoltura
Art. 19
Consultazione
1. Per le finalita' di cui al comma 1 dell'art. 17, la Giunta
regionale promuove periodiche riunioni con le Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura e l'Unione regionale delle
Camere di commercio al fine di garantire i necessari rapporti di
collaborazione.
2. Al fine di consentire alla Regione l'esercizio delle funzioni di
cui all'art. 37 del DLgs n. 112 del 1998, l'Unioncamere presenta ogni
anno una relazione sulla attivita' delle Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura, con particolare riferimento
agli interventi attuati, ai programmi realizzati e ai risultati
conseguiti.
3. Unitamente alla relazione di cui al comma 1, le Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e l'Unioncamere
trasmettono alla Regione:
a) il bilancio preventivo e i relativi allegati;
b) il conto consuntivo e i relativi allegati;
c) le deliberazioni di costituzione di aziende speciali.