REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 10

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 2001 E BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003

          Art. 19                                                               
Mutui e prestiti                                                                
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di           
cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede            
di accertare nel corso dell'esercizio 2001 entro i limiti di cui al             
comma 4 dell'art. 41 della L.R. n. 31 del 1977 e successive                     
modificazioni - di cui e' data dimostrazione nell'elenco n. 11                  
annesso al bilancio - la Regione Emilia-Romagna e' autorizzata, a               
norma dell'art. 41 citato, a contrarre mutui o prestiti                         
obbligazionari per un importo complessivo di Lire 1.379.000.000.000             
(Euro 712.194.063,84).                                                          
2. Sono altresi' rinnovate per l'esercizio 2001 le autorizzazioni               
alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di            
Lire 546.000.000.000 (Euro 281.985.466,90) gia' autorizzati dall'art.           
19 della L.R. 28 febbraio 2000, n. 16 come modificato dall'art. 6               
della L.R. 16 novembre 2000, n. 33, a seguito della mancata                     
stipulazione degli stessi entro la chiusura dell'esercizio 2000.                
3. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 6,50%            
annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima                           
dell'ammortamento di 20 anni.                                                   
4. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti                    
necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa            
e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario           
2001.                                                                           
5. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere all'assunzione dei           
mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle                    
condizioni e con le modalita' previste dalla presente legge.                    
6. Il pagamento delle annualita' di ammortamento e di interessi dei             
mutui e' garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio            
di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle                
somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. La Regione puo'            
dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli                
istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di                    
interesse dei mutui alle scadenze stabilite.                                    
7. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al               
presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, e'             
valutato in annue Lire 204.729.107.275 (Euro 105.733.759,89) a                  
partire dall'esercizio finanziario 2002 e fino all'esercizio                    
finanziario 2021.                                                               
8. Esso fara' carico ad appositi capitoli di spesa che verranno                 
iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di            
interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 2002.                        
9. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni             
finanziarie di cui ai commi 1 e 2 risultino meno onerose di quanto              
previsto al comma 7, o che le operazioni stesse in tutto od in parte            
debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a           
quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entita' degli               
stanziamenti annui, cosi' come la diversa decorrenza e durata nel               
tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.                      
10. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di                  
rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le              
spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art.            
31 della L.R. n. 31 del 1977 e successive modificazioni.                        
NOTE ALL'ART. 19                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 4 dell'art. 41 della L.R. n. 31 del 1977,                 
citata alla nota all'art. 6, e' il seguente:                                    
"Art. 41 - Mutui e prestiti                                                     
omissis                                                                         
Il disavanzo di cui al comma 1 del presente articolo non potra' in              
ogni caso essere di importo superiore al totale delle spese                     
d'investimento erogabili in capitale per il finanziamento di                    
ulteriori programmi di sviluppo, escluse fra queste le spese                    
finanziate con assegnazioni dello Stato vincolate al finanziamento di           
spese di sviluppo; comprese, invece, le spese per l'assunzione di               
partecipazioni in societa' finanziarie a norma dell'articolo 10,                
comma 1, della Legge 16 maggio 1970, n. 281, nonche' la quota parte             
del saldo finanziario negativo dell'esercizio precedente determinata            
dalla mancata stipulazione di mutui gia' autorizzati dalla legge di             
bilancio di quell'esercizio.                                                    
omissis".                                                                       
2) Il testo dell'art. 41 della L.R. n. 31 del 1977, citata alla nota            
all'art. 6, e' il seguente:                                                     
"Art. 41 - Mutui e prestiti                                                     
La contrazione di mutui o la emissione di prestiti da parte della               
Regione e' autorizzata esclusivamente con la legge di variazione                
dello stesso, a copertura del disavanzo esistente fra il totale delle           
spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si           
prevede di accertare nel corso dell'esercizio di competenza.                    
La legge deve specificare l'entita' massima del tasso e la durata               
massima dell'ammortamento, nonche' l'incidenza delle operazioni                 
sull'esercizio in corso e sugli esercizi futuri, con riferimento alle           
previsioni rispettivamente del bilancio annuale e pluriennale. La               
effettuazione delle operazioni, la determinazione delle condizioni e            
delle modalita' spettano alla Giunta regionale, fermo restando quanto           
stabilito dal comma 3 dell'art. 10, Legge 16 maggio 1970, n. 281 - in           
materia di prestiti obbligazionari.                                             
Non puo' essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui, se non e'            
stato approvato dal Consiglio regionale il rendimento del penultimo             
esercizio rispetto a quello al cui bilancio i nuovi mutui si                    
riferiscono.                                                                    
Il disavanzo di cui al comma 1 del presente articolo non potra' in              
ogni caso essere di importo superiore al totale delle spese                     
d'investimento erogabili in capitale per il finanziamento di                    
ulteriori programmi di sviluppo, escluse fra queste le spese                    
finanziate con assegnazioni dello Stato vincolate al finanziamento di           
spese di sviluppo; comprese, invece, le spese per l'assunzione di               
partecipazioni in societa' finanziarie a norma dell'articolo 10,                
comma 1 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, nonche' la quota parte              
del saldo finanziario negativo dell'esercizio precedente determinata            
dalla mancata stipulazione di mutui gia' autorizzati dalla legge di             
bilancio di quell'esercizio.                                                    
In ciascun esercizio non puo' essere autorizzata la contrazione di              
mutui in misura tale che l'importo delle relative annualita' di                 
ammortamento, comprese quelle derivanti dai mutui gia' contratti e da           
quelli autorizzati con legge di bilancio relativa all'esercizio                 
precedente e con le relative variazioni, superi la percentuale                  
massima di cui al secondo comma dell'art. 10 della Legge 16 maggio              
1970, n. 281, attualmente fissata nel venticinque per cento dall'art.           
9 della Legge 26 aprile 1982, n. 181, dell'ammontare complessivo                
delle entrate tributarie iscritte in bilancio nel Titolo I,                     
sempreche' gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura                   
nell'ambito del bilancio pluriennale della Regione.                             
Alla stipulazione dei mutui autorizzati si provvede in relazione con            
le effettive esigenze di cassa della Regione.                                   
L'autorizzazione a contrarre mutui od emettere prestiti                         
obbligazionari cessa con il termine dell'esercizio cui il bilancio si           
riferisce. Di conseguenza, le entrate da mutui stipulati, anche in              
forma condizionata, entro il termine dell'esercizio, e non riscossi,            
restano iscritte fra i residui attivi; le entrate da mutui                      
autorizzati ma non stipulati entro lo stesso termine costituiscono              
minori entrate e concorrono come tali a determinare le risultanze               
finali dell'esercizio medesimo.".                                               
Comma 2                                                                         
3) Il testo dell'art. 19 della L.R. 28 febbraio 2000, n. 16,                    
concernente Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per             
l'anno finanziario 2000 e Bilancio pluriennale 2000-2002, e' il                 
seguente:                                                                       
"Art. 19 - Mutui e prestiti                                                     
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di           
cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede            
di accertare nel corso dell'esercizio 2000 entro i limiti di cui al             
comma 4 dell'art. 41 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive               
modificazioni - di cui e' data dimostrazione nell'elenco n. 11                  
annesso al bilancio - la Regione Emilia-Romagna e' autorizzata, a               
norma dell'art. 41 citato, a contrarre mutui o prestiti                         
obbligazionari per un importo complessivo di Lire 1.252.000.000.000             
(Euro 646.604.037,66).                                                          
2. Sono altresi' rinnovate per l'esercizio 2000 le autorizzazioni               
alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di            
Lire 360.160.000.000 (Euro 186.007.116,78) gia' autorizzati dall'art.           
17 della L.R. 28 aprile 1999, n. 6 come modificato dall'art. 5 della            
L.R. 22 novembre 1999, n. 33, a seguito della mancata stipulazione              
degli stessi entro la chiusura dell'esercizio 1999. Tale rinnovo di             
autorizzazione fa riferimento, per quanto concerne le spese                     
d'investimento per ulteriori programmi di sviluppo, alla                        
dimostrazione di cui alla Tabella M allegata alla presente legge.               
3. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del sei              
per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima                 
dell'ammortamento di 15 anni.                                                   
4. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti                    
necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa            
e dell'entrata del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario           
2000.                                                                           
5. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere all'assunzione dei           
mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle                    
condizioni e con le modalita' previste dalla presente legge.                    
6. Il pagamento delle annualita' di ammortamento e di interessi dei             
mutui e' garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio            
di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle                
somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. La Regione puo'            
dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli                
istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di                    
interesse dei mutui alle scadenze stabilite.                                    
7. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al               
presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, e'             
valutato in annue Lire 165.461.161.748 (Euro 85.453.558,52) a partire           
dall'esercizio finanziario 2001 e fino all'esercizio finanziario                
2015.                                                                           
8. Esso fara' carico ad appositi capitoli di spesa che verranno                 
iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di            
interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 2001.                        
9. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni             
finanziarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo risultino               
meno onerose di quanto previsto al comma 7, o che le operazioni                 
stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od            
avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi                     
corrispondenti sulla entita' degli stanziamenti annui, cosi' come la            
diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati             
con legge di bilancio.                                                          
10. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di                  
rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le              
spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art.            
31 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.".                
4) Il testo dell'art. 6 della L.R. 16 novembre 2000, n. 33,                     
concernente Assestamento del Bilancio di previsione della Regione               
Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2000 e del Bilancio                  
pluriennale 2000-2002 a norma dell'art. 37 della L.R. 6 luglio 1977,            
n. 31 e successive modifiche - Primo provvedimento generale di                  
variazione, e' il seguente:                                                     
"Art. 6 - Mutui e prestiti                                                      
1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso            
al credito risultanti dalla allegata Tabella I - Variazioni alle                
previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dal comma 1 dell'art.            
19 della L.R. 28 febbraio 2000, n. 16, di approvazione del Bilancio             
di previsione per l'esercizio 2000, ed imputato al Cap. 06500 e'                
aumentato di Lire 40.000.000.000 (Euro 20.658.275,96).                          
2. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o                   
prestiti obbligazionari di cui al comma 2 dell'art. 19 della L.R. 28            
febbraio 2000, n. 16 e' ridefinito in Lire 76.000.000.000 (Euro                 
39.250.724,33) e fa riferimento, per quanto concerne le spese                   
d'investimento per ulteriori programmi di sviluppo, alla                        
dimostrazione di cui alla Tabella M allegata alla presente legge.               
3. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al               
comma 7 dell'art. 19 della L.R. 28 febbraio 2000, n. 16, e'                     
ridefinito in Lire 140.853.061.152 (Euro 72.744.535,19).".                      
Comma 10                                                                        
5) Il testo dell'art. 31 della L.R. n. 31 del 1977, citata alla nota            
all'art. 6, e' riportato alla stessa nota.                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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