REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003

          Art. 19                                                               
Interventi a favore degli impianti di risalita   e delle stazioni               
sciistiche                                                                      
1. Per gli interventi a favore degli impianti di risalita e delle               
stazioni sciistiche, a norma della L.R. 24 agosto 1987, n. 26, sono             
disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:                                   
a) Contributi per interventi di sistemazione ambientale nelle aree              
interessate da impianti di risalita e piste di discesa:   Esercizio             
2002: Lire 500.000.000 (Euro 258.228,45)(Cap. 25780)                         
b) Contributi per le revisioni generali e revisioni speciali degli              
impianti a fune e per il rimodernamento di attrezzature ed immobili:            
 Esercizio 2002: Lire 500.000.000 (Euro 258.228,45)(Cap. 25785).             
NOTA ALL'ART. 19                                                                
Comma 1                                                                         
La L.R. 24 agosto 1987, n. 26, concerne Interventi a favore degli               
impianti di risalita e delle stazioni sciistiche.                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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