REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 50

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 2002 E BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004

          Art. 19                                                               
Bilancio pluriennale                                                            
1. A norma dell'art. 5, comma 2 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 e'           
approvato il Bilancio pluriennale della Regione Emilia-Romagna per il           
triennio 2002-2004 nel testo allegato alla presente legge.                      
NOTA ALL'ART. 19                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 5 della L.R. n. 40 del 2001, citata alla nota             
all'art. 4, e' il seguente:                                                     
"Art. 5 - Bilancio pluriennale                                                  
1. Il bilancio pluriennale ha una durata non superiore ad un                    
quinquennio e non inferiore ad un triennio.                                     
2. Il bilancio pluriennale e' allegato al bilancio annuale ed e'                
approvato con apposito articolo della legge di approvazione del                 
bilancio annuale.                                                               
3. Il bilancio pluriennale e' redatto in termini di competenza.                 
4. Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che la           
Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato,            
sia in base alla legislazione statale e regionale sia in base alla              
normativa comunitaria gia' in vigore, sia con riferimento agli                  
indirizzi della programmazione regionale, nonche' ai previsti nuovi             
interventi legislativi.                                                         
5. Il bilancio pluriennale costituisce sede per il riscontro della              
copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite dalla                 
Regione a carico di esercizi futuri.                                            
6. L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a            
riscuotere le entrate ne' ad eseguire le spese in esso contemplate.             
Il bilancio pluriennale e' aggiornato annualmente.".                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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