REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004

          Art. 19                                                               
Fondo per la conservazione della natura                                         
1. Nell'ambito dei capitoli sottoindicati e afferenti alla UPB                  
1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali, e' stabilito quanto segue:           
a) per la dotazione del fondo regionale per la conservazione della              
natura istituito ai sensi dell'art. 3 della L.R. 24 gennaio 1977, n.            
2 "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale -                    
Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura -           
Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco" e' disposta,             
per l'esercizio 2002, un'autorizzazione di spesa di Euro 155.000,00;            
(Cap. 38050)                                                                    
b) per l'apprestamento degli interventi necessari alla tutela degli             
esemplari arborei singoli o in gruppo, in bosco o in filari, aventi             
notevole pregio scienfico e monumentale, a norma dell'art. 6 della              
L.R. 24 gennaio 1977, n. 2, e' disposta, per l'esercizio 2002                   
un'autorizzazione di spesa di Euro 38.000,00; (Cap. 38070).                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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