REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43

TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

                TITOLO III                                                      
      DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO                                         
                CAPO II                                                         
        Disposizioni relative alla gestione                                     
         del rapporto di lavoro                                                 
          Art. 19                                                               
Incompatibilita'                                                                
1. E' incompatibile con il rapporto di lavoro di cui all'articolo 13:           
a) l'esercizio di attivita' commerciali, industriali o professionali;           
b) l'assunzione di cariche in societa' con fini di lucro, con                   
esclusione di quelle a partecipazione pubblica;                                 
c) la contemporanea sussistenza di un rapporto di impiego alle                  
dipendenze di soggetti pubblici o privati.                                      
2. Non sussiste l'incompatibilita' di cui al comma 1 per i dipendenti           
con rapporto di lavoro a tempo parziale. Le specifiche ipotesi ed i             
limiti per lo svolgimento delle attivita' extra-istituzionali del               
personale a tempo parziale sono disciplinate, nel rispetto dei                  
principi dell'ordinamento vigente, dall'atto di Giunta di cui al                
comma 4.                                                                        
3. Su richiesta dell'interessato puo' essere autorizzata                        
l'accettazione di incarichi temporanei ed occasionali a favore di               
soggetti pubblici o privati, l'assunzione di cariche in societa' non            
aventi fini di lucro oppure in societa' con fini di lucro a                     
partecipazione pubblica. L'autorizzazione viene concessa dopo avere             
verificato la compatibilita' con gli obblighi derivanti dal rapporto            
di lavoro con la Regione e sempre che non ostino ragioni di                     
opportunita' particolarmente in relazione all'esigenza di assicurare            
la trasparenza dell'operato dell'Amministrazione.                               
4. La Giunta, con propria direttiva:                                            
a) determina i dirigenti competenti al rilascio dell'autorizzazione             
di cui al comma 3 nonche' i criteri oggettivi a cui attenersi per               
tale rilascio;                                                                  
b) individua le tipologie di incarichi che, per le loro                         
caratteristiche, si intendono autorizzati decorso un determinato                
lasso di tempo dalla domanda senza che sia intervenuto un                       
provvedimento di diniego o una richiesta di ulteriori elementi di               
valutazione.                                                                    
5. Il dirigente competente in materia di personale diffida il                   
dipendente per il quale sussista una delle cause di incompatibilita'            
di cui al comma 1 ad eliminare tale situazione fissandogli un                   
termine. Qualora il dipendente non comunichi l'avvenuta cessazione              
della causa di incompatibilita' entro il termine fissato, il                    
direttore generale competente in materia di personale dispone la                
risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa. E' peraltro                
fatta salva, pur rimossa la situazione di incompatibilita',                     
l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari.                              
6. Con la direttiva di cui al comma 4 la Giunta istituisce un elenco            
degli incarichi attribuiti o autorizzati e delle cariche assunte ai             
sensi del presente articolo, con indicazione dei relativi compensi e            
ne individua le modalita' di tenuta e di accesso.                               
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora il            
dipendente regionale sia chiamato a ricoprire incarichi o cariche su            
designazione o nomina della Regione.                                            
8. Nel caso di rapporto di lavoro instaurato ai sensi dell'articolo             
18 deve essere sospeso, per un periodo corrispondente alla durata del           
rapporto di lavoro con la Regione, lo svolgimento di prestazioni                
lavorative derivanti da rapporti di impiego precedentemente assunti,            
nonche' lo svolgimento di prestazioni professionali, salvo quanto               
stabilito al comma 3.                                                           
9. Il dipendente ha diritto, a domanda, ad essere collocato in                  
aspettativa senza assegni qualora intenda stipulare un contratto                
dirigenziale o relativo alle funzioni direttive a tempo determinato             
presso la pubblica Amministrazione.                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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