REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA
TITOLO II
IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE
CAPO II
Conclusione del procedimento
Art. 19
Disciplinare di concessione
1. Il disciplinare di concessione prevede le condizioni e le clausole
che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e
concessionario.
2. Il disciplinare e' redatto sulla base dello schema-tipo
predisposto dalla Direzione generale competente e contiene i seguenti
elementi:
a) i dati identificativi del concessionario;
b) la quantita' d'acqua da derivare espressa in moduli o in l/s e,
quando coerente con la destinazione d'uso, in mc annui, precisando,
nel caso di portata variabile, i valori assentiti di portata massima
e media nonche' la curva di portata;
c) l'uso o gli usi cui la risorsa e' destinata;
d) la localizzazione e la descrizione delle opere di derivazione,
delle modalita' e condizioni della raccolta e della eventuale
restituzione;
e) i termini entro i quali il concessionario dovra' iniziare ed
ultimare i lavori e porre in esercizio la derivazione;
f) le prescrizioni da osservarsi per il rispetto del minimo deflusso
vitale del corso d'acqua o dell'equlibrio del bilancio idrico;
g) la durata della concessione;
h) le modalita' ed i termini per la richiesta di rinnovo della
concessione;
i) l'importo del canone annuo e la sua decorrenza;
l) l'importo della cauzione definitiva da versare a garanzia degli
obblighi e condizioni della concessione, nella misura stabilita dalle
norme regionali vigenti;
m) le eventuali condizioni speciali e/o prescrizioni cui e'
subordinata la concessione, ai fini della tutela dell'interesse
pubblico e di quello dei terzi;
n) l'obbligo relativo alla eventuale installazione e manutenzione di
idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di
acqua derivati/restituiti e alla trasmissione dei risultati delle
misurazioni;
o) l'obbligo di collocazione del cartello identificativo della
concessione in prossimita' dell'opera di presa con le modalita'
indicate dal Servizio;
p) gli obblighi del concessionario, anche in relazione alla rimozione
delle opere ed al ripristino dei luoghi, dell'alveo, delle sponde e
delle pertinenze demaniali, qualora le stesse non siano acquisite al
demanio idrico.
3. Il testo del disciplinare e' approvato con il provvedimento di
concessione di cui all'art. 18. Il Servizio assegna al concessionario
un termine per presentarsi per la sottoscrizione del disciplinare, il
ritiro del provvedimento di concessione e del cartello
identificativo, previo pagamento della cauzione, del canone
anticipato e di un eventuale importo integrativo delle spese di
istruttoria secondo gli importi indicati.