REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

           TITOLO II                                                            
     STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE                                             
     FINANZIARIA                                                                
           CAPO II                                                              
Bilancio annuale                                                                
          Art. 19                                                               
Classificazione delle entrate                                                   
1. Nel bilancio della Regione le entrate sono ripartite nei seguenti            
titoli:                                                                         
a) Titolo I: Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal             
gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione;           
b) Titolo II: Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di                
parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti;            
c) Titolo III: Entrate extratributarie;                                         
d) Titolo IV: Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di            
capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto                 
capitale;                                                                       
e) Titolo V: Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni            
creditizie;                                                                     
f) Titolo VI: Entrate per contabilita' speciali.                                
2. Le entrate di cui al comma 1 sono suddivise in categorie secondo             
la natura dei cespiti e ripartite in unita' previsionali di base ai             
fini dell'approvazione del bilancio da parte del Consiglio regionale.           
3. Le entrate sono ripartite in capitoli secondo il loro oggetto ai             
fini della gestione e della rendicontazione. L'unita' previsionale di           
base costituisce l'unita' elementare di classificazione delle                   
entrate.                                                                        
4. Per ciascuna unita' previsionale di base devono essere indicati,             
oltre agli elementi di cui all'articolo 11, comma 3 i seguenti                  
ulteriori elementi: la numerazione progressiva anche discontinua, la            
denominazione analitica ed il riferimento alla categoria.                       
5. Per ciascun capitolo dell'entrata debbono essere indicati oltre              
agli elementi di cui all'articolo 11, comma 3, i seguenti ulteriori             
elementi: la numerazione progressiva anche discontinua e la                     
denominazione analitica.                                                        
6. Il bilancio contiene, nello stato di previsione delle entrate, un            
riassunto delle categorie per ogni titolo ed un riepilogo finale dei            
titoli.                                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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