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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40
ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4
TITOLO II
STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA
CAPO II
Bilancio annuale
Art. 19
Classificazione delle entrate
1. Nel bilancio della Regione le entrate sono ripartite nei seguenti
titoli:
a) Titolo I: Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal
gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione;
b) Titolo II: Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di
parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti;
c) Titolo III: Entrate extratributarie;
d) Titolo IV: Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di
capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto
capitale;
e) Titolo V: Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni
creditizie;
f) Titolo VI: Entrate per contabilita' speciali.
2. Le entrate di cui al comma 1 sono suddivise in categorie secondo
la natura dei cespiti e ripartite in unita' previsionali di base ai
fini dell'approvazione del bilancio da parte del Consiglio regionale.
3. Le entrate sono ripartite in capitoli secondo il loro oggetto ai
fini della gestione e della rendicontazione. L'unita' previsionale di
base costituisce l'unita' elementare di classificazione delle
entrate.
4. Per ciascuna unita' previsionale di base devono essere indicati,
oltre agli elementi di cui all'articolo 11, comma 3 i seguenti
ulteriori elementi: la numerazione progressiva anche discontinua, la
denominazione analitica ed il riferimento alla categoria.
5. Per ciascun capitolo dell'entrata debbono essere indicati oltre
agli elementi di cui all'articolo 11, comma 3, i seguenti ulteriori
elementi: la numerazione progressiva anche discontinua e la
denominazione analitica.
6. Il bilancio contiene, nello stato di previsione delle entrate, un
riassunto delle categorie per ogni titolo ed un riepilogo finale dei
titoli.
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