REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32

DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO

          Art. 19                                                               
Compensi ai componenti delle Commissioni                                        
1. Ai componenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato, ad            
eccezione dei Presidenti e dei Vicepresidenti spettano i compensi ed            
ogni altro emolumento previsti per le commissioni individuate a norma           
dell'art. 1 della L.R. 18 marzo 1985, n. 8 e successive modifiche.              
2. Al Presidente e al Vicepresidente della Commissione regionale per            
l'artigianato e al Presidente e ai Vicepresidenti delle Commissioni             
provinciali spettano indennita' di funzioni determinate ai sensi                
della L.R. 10 maggio 1982, n. 20.                                               
NOTE ALL'ART. 19                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 1 della L.R. 18 marzo 1985, n. 8, concernente             
Modificazioni alla L.R. 15 dicembre 1977, n. 49 e alla L.R. 21 agosto           
1981, n. 23, relative ai compensi e ai rimborsi spettanti ai                    
componenti di organi collegiali, e' il seguente:                                
"Art. 1                                                                         
Ai componenti e ai Segretari di commissioni, comitati ed in genere di           
tutti gli organi collegiali operanti nell'ambito dei servizi tecnici,           
amministrativi, di programmazione, di coordinamento e di controllo              
della Regione Emilia-Romagna, la cui costituzione e composizione sia            
regolata con atto formale, viene corrisposto il compenso di Lire                
40.000 e di Lire 55.000, al lordo delle ritenute di legge, per seduta           
di ogni singola commissione, a seconda che si tratti rispettivamente            
di organo collegiale tenuto ad esprimere un parere generico e di                
massima oppure un parere specifico e di carattere tecnico frutto di             
studi e istruttorie complesse.                                                  
I tipi di commissione, ai fini dell'attribuzione del compenso                   
differenziato di cui al precedente comma, sono individuati dal                  
Consiglio regionale tenuto conto dei criteri indicati nella detta               
disposizione e, in particolare, qualificando come organi che                    
esprimono un parere specifico e di carattere tecnico, frutto di studi           
e istruttorie complesse, quelli che abbiano fra i propri componenti             
magistrati o professori ordinari o associati di universita' o                   
dirigenti delle amministrazioni dello Stato con qualifica non                   
inferiore a dirigente superiore o dirigente regionale del piu'                  
elevato livello o consiglieri o assessori regionali.".                          
Comma 2                                                                         
2) La L.R. 10 maggio 1982, n. 20 concerne Disciplina dei compensi dei           
rimborsi a favore dei componenti di Organi di Enti ed Aziende                   
regionali.                                                                      

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina