REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32
DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO
Art. 19
Compensi ai componenti delle Commissioni
1. Ai componenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato, ad
eccezione dei Presidenti e dei Vicepresidenti spettano i compensi ed
ogni altro emolumento previsti per le commissioni individuate a norma
dell'art. 1 della L.R. 18 marzo 1985, n. 8 e successive modifiche.
2. Al Presidente e al Vicepresidente della Commissione regionale per
l'artigianato e al Presidente e ai Vicepresidenti delle Commissioni
provinciali spettano indennita' di funzioni determinate ai sensi
della L.R. 10 maggio 1982, n. 20.
NOTE ALL'ART. 19
Comma 1
1) Il testo dell'art. 1 della L.R. 18 marzo 1985, n. 8, concernente
Modificazioni alla L.R. 15 dicembre 1977, n. 49 e alla L.R. 21 agosto
1981, n. 23, relative ai compensi e ai rimborsi spettanti ai
componenti di organi collegiali, e' il seguente:
"Art. 1
Ai componenti e ai Segretari di commissioni, comitati ed in genere di
tutti gli organi collegiali operanti nell'ambito dei servizi tecnici,
amministrativi, di programmazione, di coordinamento e di controllo
della Regione Emilia-Romagna, la cui costituzione e composizione sia
regolata con atto formale, viene corrisposto il compenso di Lire
40.000 e di Lire 55.000, al lordo delle ritenute di legge, per seduta
di ogni singola commissione, a seconda che si tratti rispettivamente
di organo collegiale tenuto ad esprimere un parere generico e di
massima oppure un parere specifico e di carattere tecnico frutto di
studi e istruttorie complesse.
I tipi di commissione, ai fini dell'attribuzione del compenso
differenziato di cui al precedente comma, sono individuati dal
Consiglio regionale tenuto conto dei criteri indicati nella detta
disposizione e, in particolare, qualificando come organi che
esprimono un parere specifico e di carattere tecnico, frutto di studi
e istruttorie complesse, quelli che abbiano fra i propri componenti
magistrati o professori ordinari o associati di universita' o
dirigenti delle amministrazioni dello Stato con qualifica non
inferiore a dirigente superiore o dirigente regionale del piu'
elevato livello o consiglieri o assessori regionali.".
Comma 2
2) La L.R. 10 maggio 1982, n. 20 concerne Disciplina dei compensi dei
rimborsi a favore dei componenti di Organi di Enti ed Aziende
regionali.