REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24

DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO

             TITOLO II                                                          
     PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI                                   
     PER LE POLITICHE ABITATIVE                                                 
CAPO I                                                                          
Programma regionale                                                             
          Art. 19                                                               
Qualificazione degli operatori                                                  
1. La Regione persegue l'obiettivo della qualificazione degli                   
operatori di cui all'art. 14, ad esclusione dei Comuni, attraverso              
l'istituzione di un sistema di accreditamento.                                  
2. Il sistema di accreditamento attesta il possesso dei requisiti di            
ordine gestionale, professionale, economico finanziario nonche' i               
livelli di efficacia ed efficienza nell'attivita' precedentemente               
realizzata dagli operatori, al fine di costituire adeguate garanzie a           
tutela dei soggetti coinvolti nelle diverse fasi del processo                   
edilizio. Le modalita', l'organizzazione di tali controlli e i                  
livelli dei requisiti in relazione alla tipologia e alla dimensione             
degli interventi sono definiti nell'atto di cui al comma 7.                     
3. Gli operatori privati in possesso di una certificazione di                   
qualita' prevista dalla normativa vigente, sono accreditati con una             
procedura che prevede solo la verifica del possesso dei requisiti non           
compresi nella stessa certificazione di qualita'.                               
4. La sospensione, la revoca o la verifica annuale non positiva                 
dell'accreditamento, disposte in caso di riscontrata difformita' o              
mutamenti delle condizioni e dei requisiti che ne hanno determinato             
la concessione, comportano rispettivamente la sospensione, la revoca            
o la decadenza del contributo. L'accertamento di rilevanti non                  
conformita' negli operatori certificati secondo le norme vigenti e'             
altresi' segnalato all'organismo che ha riconosciuto i relativi                 
soggetti certificatori.                                                         
5. Il costo dell'accreditamento e del suo mantenimento e' a carico              
del singolo operatore. La Regione puo' concedere contributi per                 
favorire il processo di certificazione, previa definizione, con                 
deliberazione della Giunta regionale, dei criteri e delle modalita'             
di individuazione dei beneficiari e di concessione dei contributi.              
6. Al fine di fornire adeguata informazione agli Enti locali, la                
Regione predispone l'elenco degli operatori accreditati. Per la                 
tenuta dell'elenco la Regione puo' avvalersi dell'attivita' di                  
soggetti pubblici e privati, mediante la stipula di apposite                    
convenzioni.                                                                    
7. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la            
Giunta regionale definisce i requisiti di accreditamento degli                  
operatori, nell'osservanza della normativa vigente in materia,                  
nonche' i criteri di individuazione dei soggetti preposti alle                  
procedure di accreditamento e ai controlli previsti dal presente                
articolo.                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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