LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI
PER LE POLITICHE ABITATIVE
CAPO I
Programma regionale
Art. 19
Qualificazione degli operatori
1. La Regione persegue l'obiettivo della qualificazione degli
operatori di cui all'art. 14, ad esclusione dei Comuni, attraverso
l'istituzione di un sistema di accreditamento.
2. Il sistema di accreditamento attesta il possesso dei requisiti di
ordine gestionale, professionale, economico finanziario nonche' i
livelli di efficacia ed efficienza nell'attivita' precedentemente
realizzata dagli operatori, al fine di costituire adeguate garanzie a
tutela dei soggetti coinvolti nelle diverse fasi del processo
edilizio. Le modalita', l'organizzazione di tali controlli e i
livelli dei requisiti in relazione alla tipologia e alla dimensione
degli interventi sono definiti nell'atto di cui al comma 7.
3. Gli operatori privati in possesso di una certificazione di
qualita' prevista dalla normativa vigente, sono accreditati con una
procedura che prevede solo la verifica del possesso dei requisiti non
compresi nella stessa certificazione di qualita'.
4. La sospensione, la revoca o la verifica annuale non positiva
dell'accreditamento, disposte in caso di riscontrata difformita' o
mutamenti delle condizioni e dei requisiti che ne hanno determinato
la concessione, comportano rispettivamente la sospensione, la revoca
o la decadenza del contributo. L'accertamento di rilevanti non
conformita' negli operatori certificati secondo le norme vigenti e'
altresi' segnalato all'organismo che ha riconosciuto i relativi
soggetti certificatori.
5. Il costo dell'accreditamento e del suo mantenimento e' a carico
del singolo operatore. La Regione puo' concedere contributi per
favorire il processo di certificazione, previa definizione, con
deliberazione della Giunta regionale, dei criteri e delle modalita'
di individuazione dei beneficiari e di concessione dei contributi.
6. Al fine di fornire adeguata informazione agli Enti locali, la
Regione predispone l'elenco degli operatori accreditati. Per la
tenuta dell'elenco la Regione puo' avvalersi dell'attivita' di
soggetti pubblici e privati, mediante la stipula di apposite
convenzioni.
7. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale definisce i requisiti di accreditamento degli
operatori, nell'osservanza della normativa vigente in materia,
nonche' i criteri di individuazione dei soggetti preposti alle
procedure di accreditamento e ai controlli previsti dal presente
articolo.