REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11

DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

                  CAPO VI                                                       
   Area metropolitana e altre disposizioni   in materia di Enti locali          
          Art. 18                                                               
Area metropolitana                                                              
1. Fino all'istituzione della Citta' metropolitana, nell'area                   
metropolitana di Bologna, delimitata ai sensi della L.R. 12 aprile              
1995, n. 33, "Delimitazione territoriale dell'area metropolitana di             
Bologna e attribuzione di funzioni", la Regione, previa intesa con              
gli Enti locali interessati, puo' definire, nell'ambito del Programma           
di riordino territoriale, disposizioni per l'esercizio coordinato               
delle funzioni di cui all'art. 24 del DLgs n. 267 del 2000.                     
2. L'esercizio delle medesime funzioni puo' essere organizzato                  
mediante un'Associazione, su intesa degli Enti locali interessati,              
anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 8, o con altra                
forma associativa di cui al Capo V del Titolo II, Parte I del DLgs n.           
267 del 2000.                                                                   
NOTE ALL'ART. 18                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 24 del DLgs n. 267 del 2000, citato alla nota             
all'art. 4, e' il seguente:                                                     
"Art. 24 - Esercizio coordinato di funzioni                                     
1. La Regione, previa intesa con gli enti locali interessati, puo'              
definire a'mbiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle                 
funzioni degli Enti locali, attraverso forme associative e di                   
cooperazione, nelle seguenti materie:                                           
a) pianificazione territoriale;                                                 
b) reti infrastrutturali e servizi a rete;                                      
c) piani di traffico intercomunali;                                             
d) tutela e valorizzazione dell'ambiente e rilevamento                          
dell'inquinamento atmosferico;                                                  
e) interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica;                    
f) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;                           
g) smaltimento dei rifiuti;                                                     
h) grande distribuzione commerciale;                                            
i) attivita' culturali;                                                         
l) funzioni dei sindaci ai sensi dell'articolo 50, comma 7.                     
2. Le disposizioni regionali emanate ai sensi del comma 1 si                    
applicano fino all'istituzione della citta' metropolitana.".                    
Comma 2                                                                         
2) Il Capo V del Titolo II - Soggetti, Parte I - Ordinamento                    
istituzionale del DLgs n. 267 del 2000, citato alla nota all'art. 4,            
concerne Forme associative.                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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