REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 10

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 2001 E BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003

          Art. 18                                                               
Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entita'                           
1. A norma dell'art. 54 della L.R. n. 31 del 1977 e successive                  
modificazioni, la Giunta regionale e' autorizzata a disporre la                 
rinuncia ai crediti che la Regione vanta in materia di entrate di               
natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di                      
accertamento, riscossione e versamento sia valutato eccessivo                   
rispetto all'ammontare delle singole partite di credito, ed a                   
condizione che queste ultime non superino singolarmente la somma di             
Lire 20.000 (Euro 10,33).                                                       
NOTA ALL'ART. 18                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 54 della L.R. n. 31 del 1977, citata alla nota               
all'art. 6, e' il seguente:                                                     
"Art. 54 - Rinuncia alla riscossione di entrate regionali di modesta            
entita'                                                                         
La legge regionale di approvazione del bilancio autorizza la Giunta             
regionale a disporre la rinuncia ai diritti di credito che la Regione           
vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo           
delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento di ogni              
singola entrata risulti eccessivo rispetto all'ammomare della                   
medesima, entro un limite massimo per ogni singolo credito fissato              
annualmente dalla stessa legge.                                                 
E' consentito l'abbandono totale delle pene pecuniarie dovute alla              
Regione per violazioni di leggi tributarie, quando le stesse siano di           
importo non superiore a Lire 20.000.                                            
L'annullamento dei crediti medesimi viene disposto mediante decreti             
cumulativi del Presidente della Giunta regionale, senza onere alcuno            
per i debitori.".                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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