REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43

TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

                TITOLO III                                                      
      DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO                                         
             CAPO I                                                             
     Accesso all'impiego regionale                                              
          Art. 18                                                               
Copertura dei posti della qualifica dirigenziale                                
mediante contratti a tempo determinato                                          
1. E' facolta' della Regione provvedere alla copertura dei posti                
della qualifica dirigenziale con contratti a tempo determinato di               
durata non superiore a cinque anni nel limite del quindici per cento            
delle dotazioni organiche del Consiglio e della Giunta regionali.               
2. Per le assunzioni di cui al comma 1 si provvede per chiamata                 
diretta, previa deliberazione della Giunta regionale o dell'Ufficio             
di Presidenza del Consiglio, per le rispettive dotazioni organiche.             
Della predetta deliberazione e' data preventiva informazione alla               
competente Commissione consiliare.                                              
3. Nel caso di dirigente assunto per un incarico non di direttore               
generale, la deliberazione di cui al comma 2 e' adottata su proposta            
del direttore della direzione generale interessata.                             
4. L'individuazione del soggetto da assumere avviene previo                     
accertamento degli specifici requisiti culturali e professionali                
posseduti. Requisiti indispensabili per l'assunzione sono in ogni               
caso:                                                                           
a) possesso del diploma di laurea;                                              
b) comprovata esperienza professionale nella pubblica                           
Amministrazione, in Enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o              
private, nelle libere professioni, ovvero in altre attivita'                    
professionali di particolare qualificazione.                                    
5. Il trattamento economico e' stabilito con riferimento a quello dei           
dirigenti di ruolo, e puo' essere motivatamente integrato con                   
riferimento alla specifica qualificazione professionale posseduta,              
nonche' in considerazione della temporaneita' del rapporto e delle              
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze                       
professionali.                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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