REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

            TITOLO II                                                           
     IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE                                             
            CAPO II                                                             
      Conclusione del procedimento                                              
          Art. 18                                                               
Rilascio della concessione                                                      
1. La concessione e' rilasciata con determinazione dirigenziale, in             
coerenza con il Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle              
acque di cui all'art. 114 della L.R. 3/99 e con i Piani territoriali            
di coordinamento provinciale nonche' con le finalita' di salvaguardia           
degli habitat e della biodiversita'.                                            
2. Tale determinazione approva il progetto definitivo delle opere di            
derivazione ed il disciplinare di cui all'art. 19.                              
3. Il provvedimento e' pubblicato per estratto nel Bollettino                   
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, con le seguenti informazioni:           
a) dati identificativi del concessionario;                                      
b) quantita' di acqua concessa;                                                 
c) luogo di presa e di eventuale restituzione;                                  
d) uso e durata della concessione;                                              
e) eventuali condizioni speciali previste dal disciplinare.                     
NOTA ALL'ART. 18                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 114 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota               
all'art. 1, e' il seguente:                                                     
"Art. 114 - Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque            
1. La Regione si dota di un piano di tutela, uso e risanamento delle            
acque finalizzato ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di            
qualita' ambientale dei corpi idrici, nonche' degli obiettivi di                
qualita' funzionale in relazione agli usi programmati per corpo                 
idrico o tratto di esso. Il piano e' elaborato nel rispetto degli               
indirizzi e criteri stabiliti nel piano di bacino di cui all'art. 17            
della Legge 18 maggio 1989, n. 183. Qualora quest'ultimo non sia                
approvato, la Regione puo' comunque dotarsi del piano di tutela, uso            
e risanamento delle acque.                                                      
2. Il piano di cui al comma 1, in particolare:                                  
a) individua gli obiettivi generali di risanamento dei corpi idrici             
regionali con riferimento ai piani e alle direttive dell'Autorita' di           
bacino nazionale e interregionale;                                              
b) formula indirizzi generali per la determinazione delle                       
destinazioni d'uso dei corpi idrici e delle prestazioni qualitative             
conseguenti;                                                                    
c) definisce la disciplina generale degli scarichi delle pubbliche              
fognature, servite o meno da impianti di depurazione, e quelle degli            
insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature;                  
d) valuta a livello dell'intera regione la disponibilita' di risorse            
idriche per gli usi ambientale, civile, agricolo e produttivo in                
relazione alle loro caratteristiche qualitative e quantitative;                 
e) determina per i diversi settori criteri di uso razionale e di                
risparmio della risorsa;                                                        
f) individua i comprensori deficitari e le azioni necessarie per i              
trasferimenti di acqua per i bacini diversi ai sensi dell'art. 17               
della Legge 5 gennaio 1994, n. 36;                                              
g) prevede gli interventi necessari ad assicurare la qualita' delle             
acque costiere.                                                                 
3. Il piano di cui al comma 1 definisce obiettivi e livelli di                  
prestazione richiesti alla pianificazione infraregionale delle                  
Province attuata nel piano territoriale di coordinamento provinciale            
di cui all'art. 2 della L.R. n. 6 del 1995.                                     
4. Il piano di cui al comma 1 e' adottato e approvato secondo le                
procedure previste dall'art. 4 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36.              
5. Per l'attuazione del piano la Regione prevede appositi interventi            
con il quadro triennale di cui al comma 5 dell'art. 100.                        
6. Il piano di cui al comma 1 sostituisce i vigenti strumenti di                
pianificazione in materia di acque.".                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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