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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40
ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4
TITOLO II
STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA
CAPO II
Bilancio annuale
Art. 18
Gestione provvisoria del bilancio
1. Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di
autorizzazione all'esercizio provvisorio siano state approvate dal
Consiglio regionale, ma non siano entrate in vigore, la Regione e'
autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio medesimo
limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna
unita' previsionale di base, per ciascun capitolo di spesa ad essa
appartenente, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria cosi'
come previsto per l'esercizio provvisorio dal comma 5 dell'articolo
17.
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