REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

           TITOLO II                                                            
     STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE                                             
     FINANZIARIA                                                                
           CAPO II                                                              
Bilancio annuale                                                                
          Art. 18                                                               
Gestione provvisoria del bilancio                                               
1. Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di                  
autorizzazione all'esercizio provvisorio siano state approvate dal              
Consiglio regionale, ma non siano entrate in vigore, la Regione e'              
autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio medesimo                   
limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna                 
unita' previsionale di base, per ciascun capitolo di spesa ad essa              
appartenente, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria cosi'           
come previsto per l'esercizio provvisorio dal comma 5 dell'articolo             
17.                                                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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