REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32
DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO
Art. 18
Disposizioni finanziarie
1. Le somme introitate dalle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura per i diritti di segreteria dovuti dalle
imprese artigiane, cosi' come stabilite ai sensi del decreto legge 23
dicembre 1977, n. 973, convertito con modificazioni nella Legge 27
febbraio 1978, n. 49 e successive modificazioni ed integrazioni, e
per le sanzioni amministrative, competono alle Camere di Commercio a
titolo di compenso per l'esercizio delle funzioni amministrative
delegate.
2. Agli oneri derivanti dalla presente legge:
a) per quanto riguarda il rimborso alle Camere di Commercio delle
spese riferite al personale trasferito, la Regione fa fronte
nell'ambito dei finanziamenti previsti e secondo quanto disposto ai
sensi della L.R. 22 febbraio 2001, n. 5;
b) per quanto riguarda le spese inerenti il funzionamento e lo
svolgimento dei compiti delle Commissioni provinciali per
l'Artigianato, la Regione provvede sulla base di criteri e modalita'
che verranno definiti dalla Giunta regionale e con l'istituzione o la
modifica di un apposito capitolo, nella parte spesa del bilancio
regionale, che verra' dotato della necessaria disponibilita' a norma
di quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31;
c) per quanto riguarda le spese per contributi a progetti
promozionali di cui all'art. 5, commi 4 e 5, la Regione fara' fronte
con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del
bilancio che verra' dotato dei necessari finanziamenti a norma
dell'art. 11 della L.R. n. 31 del 1977.
NOTE ALL'ART. 18
Comma 1
1) Il testo DL 23 dicembre 1977, n. 973 concerne Norme per l'aumento
delle tariffe riscosse dalle Camere di Commercio per i diritti di
segreteria.
2) La Legge 27 febbraio 1978, n. 49 concerne Conversione in legge,
con modificazioni, del DL 23 dicembre 1977, n. 973, recante norme per
l'aumento delle tariffe riscosse dalle Camere di Commercio per i
diritti di segreteria.".
Comma 2
3) La L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 concerne Disciplina dei
trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di
funzioni.".
4) Il testo dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, concernente
Norme per la disciplina della contabilita' della Regione
Emilia-Romagna, e' il seguente:
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a carattere
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di
bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa.
In presenza di leggi del tipo indicato al precedente comma, le
relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti
gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla
assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere
posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".
5) Il testo dell'art. 11 della L.R. n. 31 del 1977, citata alla nota
4) al presente articolo, e' riportato alla stessa nota.