REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32

DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO

          Art. 18                                                               
Disposizioni finanziarie                                                        
1. Le somme introitate dalle Camere di Commercio, Industria,                    
Artigianato e Agricoltura per i diritti di segreteria dovuti dalle              
imprese artigiane, cosi' come stabilite ai sensi del decreto legge 23           
dicembre 1977, n. 973, convertito con modificazioni nella Legge 27              
febbraio 1978, n. 49 e successive modificazioni ed integrazioni, e              
per le sanzioni amministrative, competono alle Camere di Commercio a            
titolo di compenso per l'esercizio delle funzioni amministrative                
delegate.                                                                       
2. Agli oneri derivanti dalla presente legge:                                   
a) per quanto riguarda il rimborso alle Camere di Commercio delle               
spese riferite al personale trasferito, la Regione fa fronte                    
nell'ambito dei finanziamenti previsti e secondo quanto disposto ai             
sensi della L.R. 22 febbraio 2001, n. 5;                                        
b) per quanto riguarda le spese inerenti il funzionamento e lo                  
svolgimento dei compiti delle Commissioni provinciali per                       
l'Artigianato, la Regione provvede sulla base di criteri e modalita'            
che verranno definiti dalla Giunta regionale e con l'istituzione o la           
modifica di un apposito capitolo, nella parte spesa del bilancio                
regionale, che verra' dotato della necessaria disponibilita' a norma            
di quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31;                
c) per quanto riguarda le spese per contributi a progetti                       
promozionali di cui all'art. 5, commi 4 e 5, la Regione fara' fronte            
con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del                 
bilancio che verra' dotato dei necessari finanziamenti a norma                  
dell'art. 11 della L.R. n. 31 del 1977.                                         
NOTE ALL'ART. 18                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo DL 23 dicembre 1977, n. 973 concerne Norme per l'aumento            
delle tariffe riscosse dalle Camere di Commercio per i diritti di               
segreteria.                                                                     
2) La Legge 27 febbraio 1978, n. 49 concerne Conversione in legge,              
con modificazioni, del DL 23 dicembre 1977, n. 973, recante norme per           
l'aumento delle tariffe riscosse dalle Camere di Commercio per i                
diritti di segreteria.".                                                        
Comma 2                                                                         
3) La L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 concerne Disciplina dei                       
trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di               
funzioni.".                                                                     
4) Il testo dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, concernente           
Norme per la disciplina della contabilita' della Regione                        
Emilia-Romagna, e' il seguente:                                                 
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti                
Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a carattere             
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da            
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di                  
bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa.                   
In presenza di leggi del tipo indicato al precedente comma, le                  
relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti            
gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla                   
assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere           
posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia             
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".                                
5) Il testo dell'art. 11 della L.R. n. 31 del 1977, citata alla nota            
4) al presente articolo, e' riportato alla stessa nota.                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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