REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

      PARTE SECONDA                                                             
   SOGGETTI ISTITUZIONALI                                                       
   DEL GOVERNO TERRITORIALE E                                                   
   STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE                                     
   E DI CONCERTAZIONE SOCIALE                                                   
          TITOLO III                                                            
       LIVELLI DEL GOVERNO TERRITORIALE                                         
       E PRINCIPI PER LA RIPARTIZIONE                                           
       DELLE FUNZIONI                                                           
          CAPO II                                                               
        Camere di Commercio, Industria,                                         
        Artigianato Agricoltura                                                 
          Art. 17                                                               
Camere di Commercio Industria                                                   
Artigianato e Agricoltura                                                       
1. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come           
definite e nell'ambito delle attribuzioni ad esse specificamente                
assegnate dalla Legge 29 dicembre 1993, n. 580, collaborano con i               
Comuni, le Province e la Regione a svolgere le funzioni di competenza           
di questi ultimi, al fine dell'integrazione delle politiche                     
economiche con quelle territoriali.                                             
2. Apposite norme della parte terza definiscono le competenze da                
attribuire specificamente agli enti funzionali e segnatamente alle              
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,                      
regolandone altresi' i rapporti con la Regione e con gli altri enti             
territoriali.                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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