LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 10
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 2001 E BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003
Art. 17
Autorizzazione di spesa
per attivita' o interventi continuativi o ricorrenti
1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2001 concernente leggi
regionali e statali attualmente in vigore che regolano attivita' od
interventi di carattere continuativo o ricorrente e' disposta dalla
presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascun
capitolo di spesa nell'allegato stato di previsione. Le procedure di
gestione e le modalita' di erogazione sono quelle indicate dalle
leggi statali e regionali espressamente richiamate nella
denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base della normativa in
materia di gestione delle spese introdotta dalla L.R. n. 31 del 1977
e successive modificazioni.
NOTA ALL'ART. 17
Comma 1
La L.R. n. 31 del 1977 e' citata alla nota all'art. 6.