REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004

          Art. 17                                                               
Mercati e centri agro-alimentari                                                
1. Per la concessione di contributi in capitale per la progettazione,           
la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il trasferimento           
dei mercati e dei centri agro-alimentari all'ingrosso, a norma della            
lett. a) del comma 1 dell'art. 1 della L.R. 24 aprile 1995, n. 47, e'           
disposta, per l'esercizio 2002, un'autorizzazione di spesa pari ad              
Euro 516.456,90 a valere sul Capitolo 27000 e afferente all'UPB                 
1.3.4.3.11600 - Valorizzazione e riqualificazione della rete                    
distributiva.                                                                   
NOTA ALL'ART. 17                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 1 della L.R. 24                 
aprile 1995, n. 47 concernente Interventi per favorire l'istituzione,           
la ristrutturazione, l'ampliamento ed il trasferimento dei mercati e            
dei centri agro-alimentari all'ingrosso. Abrogazione della L.R. 7               
novembre 1979, n. 42 e della L.R. 24 dicembre 1981, n. 49, e' il                
seguente:                                                                       
"Art. 1 - Oggetto                                                               
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di favorire la riqualificazione           
dei mercati e dei centri agro-alimentari all'ingrosso e la                      
realizzazione di zone commerciali e artigianali di servizio nelle               
zone limitrofe ai medesimi, interviene mediante la concessione di:              
a) contributi in conto capitale a sostegno degli oneri relativi alla            
progettazione, costruzione, ampliamento, trasferimento e                        
ristrutturazione dei mercati e dei centri agro-alimentari                       
all'ingrosso;                                                                   
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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