REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

            TITOLO II                                                           
     IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE                                             
             CAPO I                                                             
Avvio del procedimento e iter istruttorio                                       
          Art. 17                                                               
Perforazioni finalizzate a controlli                                            
1. Qualora le perforazioni siano finalizzate a sondaggi per il                  
controllo del livello piezometrico della falda e della qualita'                 
dell'acqua o siano funzionali all'abbassamento della falda freatica             
per l'esecuzione di opere, con esclusione delle perforazioni                    
finalizzate ad interventi di sistemazione idrogeologica,                        
l'interessato invia al Servizio una comunicazione corredata da:                 
a) relazione tecnica generale;                                                  
b) progetto di massima delle perforazioni da realizzare;                        
c) cartografia idonea ad individuare la localizzazione della                    
perforazione (corografia su carta tecnica regionale in scala 1:10000            
e planimetria catastale).                                                       
2. Decorsi quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui           
al comma 1 senza che il Servizio abbia comunicato parere contrario o            
richiesto ulteriori adempimenti, l'interessato puo' dare inizio ai              
lavori adottando le cautele necessarie a prevenire effetti negativi             
derivanti dall'eventuale messa in comunicazione di falde diverse.               
Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione,               
l'interessato trasmette al Servizio la stratigrafia dei terreni                 
attraversati.                                                                   
3. Nello stesso termine di cui al comma 2 il Servizio puo'                      
prescrivere l'adozione di particolari modalita' di esecuzione delle             
opere ai fini della tutela dell'acquifero sotterraneo.                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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