REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA
TITOLO II
IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE
CAPO I
Avvio del procedimento e iter istruttorio
Art. 17
Perforazioni finalizzate a controlli
1. Qualora le perforazioni siano finalizzate a sondaggi per il
controllo del livello piezometrico della falda e della qualita'
dell'acqua o siano funzionali all'abbassamento della falda freatica
per l'esecuzione di opere, con esclusione delle perforazioni
finalizzate ad interventi di sistemazione idrogeologica,
l'interessato invia al Servizio una comunicazione corredata da:
a) relazione tecnica generale;
b) progetto di massima delle perforazioni da realizzare;
c) cartografia idonea ad individuare la localizzazione della
perforazione (corografia su carta tecnica regionale in scala 1:10000
e planimetria catastale).
2. Decorsi quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui
al comma 1 senza che il Servizio abbia comunicato parere contrario o
richiesto ulteriori adempimenti, l'interessato puo' dare inizio ai
lavori adottando le cautele necessarie a prevenire effetti negativi
derivanti dall'eventuale messa in comunicazione di falde diverse.
Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione,
l'interessato trasmette al Servizio la stratigrafia dei terreni
attraversati.
3. Nello stesso termine di cui al comma 2 il Servizio puo'
prescrivere l'adozione di particolari modalita' di esecuzione delle
opere ai fini della tutela dell'acquifero sotterraneo.