LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40
ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4
TITOLO II
STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA
CAPO II
Bilancio annuale
Art. 17
Esercizio provvisorio
1. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio e'
concessa con legge per periodi non superiori complessivamente a
quattro mesi.
2. La legge di esercizio provvisorio autorizza l'accertamento e la
riscossione delle entrate, l'impegno e il pagamento delle spese,
sulla base del bilancio presentato al Consiglio, senza limiti di
somma.
3. La legge puo', peraltro, stabilire limitazioni alla esecuzione
delle spese non obbligatorie, sia in ordine all'entita' degli
stanziamenti utilizzabili delle unita' previsionali di base con
riferimento ai capitoli di spesa facenti parte delle medesime, sia in
ordine a specifiche unita' previsionali di base, con riferimento ai
capitoli di spesa facenti parte delle medesime, il cui utilizzo puo'
essere in tutto o in parte vietato fino all'approvazione della legge
di bilancio.
4. Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora presentato al
Consiglio, l'esercizio provvisorio e' autorizzato sulla base
dell'ultimo bilancio approvato.
5. Nel caso di cui al comma 4 l'autorizzazione all'esecuzione della
spesa e' limitata ad un dodicesimo dello stanziamento di ciascuna
unita' previsionale di base, per ciascun capitolo di spesa ad essa
appartenente, per ogni mese di esercizio provvisorio ovvero nei
limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di:
a) spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non
suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi;
b) spese derivanti da obblighi contrattuali assunti nei precedenti
esercizi;
c) reiscrizione di residui passivi perenti reclamati dai creditori
con scadenza nel periodo;
d) spese corrispondenti ad assegnazioni statali per funzioni delegate
o vincolate a scopi specifici, gia' regolate dalla legge, accertate
nell'esercizio in chiusura ma iscritte con atto di Giunta alla
competenza del nuovo esercizio a norma dell'articolo 31, comma 4,
lettera a);
e) pagamenti imputabili alla gestione dei residui passivi.