REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

           TITOLO II                                                            
     STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE                                             
     FINANZIARIA                                                                
           CAPO II                                                              
Bilancio annuale                                                                
          Art. 17                                                               
Esercizio provvisorio                                                           
1. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio e'                   
concessa con legge per periodi non superiori complessivamente a                 
quattro mesi.                                                                   
2. La legge di esercizio provvisorio autorizza l'accertamento e la              
riscossione delle entrate, l'impegno e il pagamento delle spese,                
sulla base del bilancio presentato al Consiglio, senza limiti di                
somma.                                                                          
3. La legge puo', peraltro, stabilire limitazioni alla esecuzione               
delle spese non obbligatorie, sia in ordine all'entita' degli                   
stanziamenti utilizzabili delle unita' previsionali di base con                 
riferimento ai capitoli di spesa facenti parte delle medesime, sia in           
ordine a specifiche unita' previsionali di base, con riferimento ai             
capitoli di spesa facenti parte delle medesime, il cui utilizzo puo'            
essere in tutto o in parte vietato fino all'approvazione della legge            
di bilancio.                                                                    
4. Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora presentato al               
Consiglio, l'esercizio provvisorio e' autorizzato sulla base                    
dell'ultimo bilancio approvato.                                                 
5. Nel caso di cui al comma 4 l'autorizzazione all'esecuzione della             
spesa e' limitata ad un dodicesimo dello stanziamento di ciascuna               
unita' previsionale di base, per ciascun capitolo di spesa ad essa              
appartenente, per ogni mese di esercizio provvisorio ovvero nei                 
limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di:                        
a) spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non                 
suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi;                
b) spese derivanti da obblighi contrattuali assunti nei precedenti              
esercizi;                                                                       
c) reiscrizione di residui passivi perenti reclamati dai creditori              
con scadenza nel periodo;                                                       
d) spese corrispondenti ad assegnazioni statali per funzioni delegate           
o vincolate a scopi specifici, gia' regolate dalla legge, accertate             
nell'esercizio in chiusura ma iscritte con atto di Giunta alla                  
competenza del nuovo esercizio a norma dell'articolo 31, comma 4,               
lettera a);                                                                     
e) pagamenti imputabili alla gestione dei residui passivi.                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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