REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1

ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)

          Art. 17                                                               
Dotazione organica                                                              
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con                
l'Autorita', individua all'interno dell'organizzazione consiliare,              
anche con opportuni adattamenti o modifiche all'organizzazione                  
stessa, la struttura di supporto al Comitato. Tale struttura e' posta           
alle dipendenze funzionali del Comitato, ed opera in piena autonomia            
rispetto al restante apparato consiliare. La struttura puo' essere              
integrata, previa intesa sulle modalita' e le procedure di                      
integrazione tra l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e il                     
Presidente del Comitato, dall'apporto permanente o speciale di altri            
uffici del Consiglio.                                                           
2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 e'                   
determinata d'intesa con l'Autorita', ed e' approvata secondo le                
vigenti norme regionali sull'organizzazione. Al reclutamento del                
personale occorrente si provvede a norma dell'articolo 1, comma 14,             
della Legge 249/97.                                                             
3. Fermo restando quanto disposto all'articolo 12, nelle more dei               
provvedimenti di cui al comma 1, il Comitato si avvale del personale            
gia' assegnato al Comitato regionale per il Servizio radiotelevisivo            
(CORERAT) di cui alla L.R. 24 dicembre 1996, n. 52.                             
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comitato puo' avvalersi,            
nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma                   
approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, di soggetti od              
organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.                            
NOTE ALL'ART. 17                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il testo del comma 14 dell'art. 1 della Legge n. 249 del 1997,               
citata alla nota all'art. 1, e' il seguente:                                    
"Art. 1 - Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni                         
omissis                                                                         
14. Il reclutamento del personale di ruolo dei Comitati regionali per           
le comunicazioni avviene prioritariamente mediante le procedure di              
mobilita' previste dall'articolo 4, comma 2, del DL 12 maggio 1995,             
n. 163, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 luglio 1995, n.           
273, per il personale in ruolo del Ministero delle Poste e delle                
Telecomunicazioni che, alla data di entrata in vigore della presente            
legge, risulti applicato al relativo ispettorato territoriale.                  
Analoga priorita' e' riconosciuta al personale in posizione di                  
comando dall'Ente poste italiane presso gli stessi ispettorati                  
territoriali, nei limiti della dotazione organica del Ministero,                
stabilita dal DL 23 ottobre 1996, n. 540, i cui effetti sono stati              
fatti salvi dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 650.                               
omissis".                                                                       
Comma 3                                                                         
2) La L.R. 24 dicembre 1996, n. 52 concerne Disciplina del Comitato             
regionale per i servizi radiotelevisivi. Istituzione                            
dell'Osservatorio regionale del sistema comunicativo.                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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