LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1
ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)
Art. 17
Dotazione organica
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con
l'Autorita', individua all'interno dell'organizzazione consiliare,
anche con opportuni adattamenti o modifiche all'organizzazione
stessa, la struttura di supporto al Comitato. Tale struttura e' posta
alle dipendenze funzionali del Comitato, ed opera in piena autonomia
rispetto al restante apparato consiliare. La struttura puo' essere
integrata, previa intesa sulle modalita' e le procedure di
integrazione tra l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e il
Presidente del Comitato, dall'apporto permanente o speciale di altri
uffici del Consiglio.
2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 e'
determinata d'intesa con l'Autorita', ed e' approvata secondo le
vigenti norme regionali sull'organizzazione. Al reclutamento del
personale occorrente si provvede a norma dell'articolo 1, comma 14,
della Legge 249/97.
3. Fermo restando quanto disposto all'articolo 12, nelle more dei
provvedimenti di cui al comma 1, il Comitato si avvale del personale
gia' assegnato al Comitato regionale per il Servizio radiotelevisivo
(CORERAT) di cui alla L.R. 24 dicembre 1996, n. 52.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comitato puo' avvalersi,
nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma
approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, di soggetti od
organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.
NOTE ALL'ART. 17
Comma 2
1) Il testo del comma 14 dell'art. 1 della Legge n. 249 del 1997,
citata alla nota all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 1 - Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
omissis
14. Il reclutamento del personale di ruolo dei Comitati regionali per
le comunicazioni avviene prioritariamente mediante le procedure di
mobilita' previste dall'articolo 4, comma 2, del DL 12 maggio 1995,
n. 163, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 luglio 1995, n.
273, per il personale in ruolo del Ministero delle Poste e delle
Telecomunicazioni che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, risulti applicato al relativo ispettorato territoriale.
Analoga priorita' e' riconosciuta al personale in posizione di
comando dall'Ente poste italiane presso gli stessi ispettorati
territoriali, nei limiti della dotazione organica del Ministero,
stabilita dal DL 23 ottobre 1996, n. 540, i cui effetti sono stati
fatti salvi dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 650.
omissis".
Comma 3
2) La L.R. 24 dicembre 1996, n. 52 concerne Disciplina del Comitato
regionale per i servizi radiotelevisivi. Istituzione
dell'Osservatorio regionale del sistema comunicativo.