REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003, PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 17                                                               
Contributi per opere stradali                                                   
1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 38 della L.R. 18                
aprile 2001, n. 9 e' revocata.   (Cap. 45172).                                  
NOTA ALL'ART. 17                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 38 della L.R. n. 9 del 2001, citata alla nota 2)             
all'art. 4, era il seguente:                                                    
"Art. 38 - Contributi per opere stradali                                        
1. Per la concessione di contributi in conto capitale finalizzati               
alla sistemazione, al miglioramento e alla costruzione di opere                 
stradali, a norma dell'art. 167 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, sono           
disposte le seguenti ed ulteriori autorizzazioni di spesa:                      
Esercizio 2001: Lire 2.000.000.000 (Euro 1.032,913,80)Esercizio              
2002: Lire 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80)(Cap. 45172).".                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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