REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24

DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO

             TITOLO II                                                          
     PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI                                   
     PER LE POLITICHE ABITATIVE                                                 
CAPO I                                                                          
Programma regionale                                                             
          Art. 17                                                               
Anagrafe dell'intervento pubblico                                               
1. Al fine di disporre di dati riguardanti l'intervento pubblico nel            
settore edilizio e l'utilizzo del patrimonio pubblico in locazione              
permanente, la Regione costituisce e gestisce un'apposita anagrafe.             
2. I dati riguardano in particolare:                                            
a) il patrimonio pubblico in locazione permanente ed i relativi                 
utenti;                                                                         
b) le domande di assegnazione di alloggi pubblici in locazione                  
permanente;                                                                     
c) i beneficiari dei contributi del Fondo per l'accesso                         
all'abitazione in locazione, di cui all'art. 38, e le domande                   
presentate;                                                                     
d) i beneficiari di ogni forma di agevolazione finanziaria pubblica,            
per costruire, risanare o acquistare la propria abitazione;                     
e) i beneficiari di alloggi di edilizia residenziale pubblica                   
assegnati a riscatto o in proprieta'.                                           
3. Gli Enti locali ed i soggetti cui e' affidata la gestione del                
patrimonio sono tenuti a fornire annualmente le informazioni di cui             
al comma 2 alla Regione, la quale provvede alla definizione degli               
standard tecnici omogenei, all'elaborazione, diffusione e valutazione           
dei dati, nell'ambito delle attivita' dell'Osservatorio di cui                  
all'art. 16. L'avere adempiuto a tale obbligo costituisce requisito             
per l'ammissione ai contributi regionali.                                       
4. La Regione, gli Enti locali e il soggetto gestore sono autorizzati           
al trattamento dei dati raccolti, anche con l'ausilio di mezzi                  
elettronici, nei limiti di quanto previsto dalla Legge 31 dicembre              
1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.                        
CAPO IV                                                                         
Qualificazione del processo edilizio e degli operatori                          
NOTA ALL'ART. 17                                                                
Comma 4                                                                         
La Legge 31 dicembre 1996, n. 675 concerne Tutela delle persone e di            
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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