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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE SECONDA
SOGGETTI ISTITUZIONALI
DEL GOVERNO TERRITORIALE E
STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE
E DI CONCERTAZIONE SOCIALE
TITOLO III
LIVELLI DEL GOVERNO TERRITORIALE
E PRINCIPI PER LA RIPARTIZIONE
DELLE FUNZIONI
CAPO I
Ruolo dei soggetti istituzionali
Art. 16
Potere sostitutivo
1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 5 del DLgs n. 112 del
1998 e dal comma 45 dell'art. 17 della Legge n. 127 del 1997, la
Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali nei casi in
cui vi sia una accertata e persistente inattivita' nell'esercizio di
funzioni conferite e cio' sia lesivo di rilevanti interessi del
sistema regionale e locale, nelle forme stabilite d'intesa nella
Conferenza Regione-Autonomie locali.
2. A tal fine, la Giunta regionale assegna all'ente inadempiente un
termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga
motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente tale termine e
sentito l'ente interessato, gli atti sono posti in essere in via
sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un
commissario, dandone comunicazione alla Conferenza Regione-Autonomie
locali.
3. Le procedure del presente articolo si applicano a tutti i casi di
potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale vigente, che
si intendono modificati.
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