REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11

DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

                   CAPO V                                                       
    Interventi regionali   per lo sviluppo delle gestioni associate             
          Art. 16                                                               
Comitato regionale per lo sviluppo   delle gestioni associate tra gli           
Enti locali                                                                     
1. Nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di               
affari istituzionali e' costituito il Comitato regionale per lo                 
sviluppo delle gestioni associate tra Enti locali.                              
2. Il Comitato e' composto dai Presidenti delle Unioni di Comuni,               
delle Comunita' montane ammesse a beneficiare dei contributi                    
regionali di cui all'art. 11 e delle Associazioni intercomunali.                
3. Il Comitato svolge funzioni di sostegno alla Giunta regionale                
nell'elaborazione delle politiche di sviluppo alle forme associative            
tra Comuni. In particolare, cura l'attivita' relativa all'istituzione           
di un nucleo operativo per prestare supporto tecnico a piccoli Comuni           
e forme associative.                                                            
4. Per la partecipazione alle sedute, i componenti del Comitato                 
percepiscono un gettone di presenza dell'importo di Lire 600.000                
(pari a Euro 309,87), comprensivo del rimborso spese, annualmente               
rivalutato secondo la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al                
consumo.                                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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