LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 10
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 2001 E BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003
Art. 16
Fondi globali ed elenchi dei progetti di legge che si prevede di
finanziare
1. Gli stanziamenti di spesa relativi al finanziamento di progetti di
legge regionali in corso di approvazione sono iscritti sui Capitoli
di spesa numeri 86100, 86150, 86350, 86400, 86450, 86500, 86600,
86610, 86620, 86700 distintamente secondo le esigenze di
specificazione di cui al comma 3 dell'art. 26 della L.R. n. 31 del
1977 e successive modificazioni, e sono utilizzati nel corso
dell'esercizio di competenza o nell'esercizio immediatamente
successivo secondo quanto stabilito dagli articoli 34 e 35 della
predetta legge.
2. Gli elenchi numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 annessi al bilancio
forniscono l'indicazione analitica dei progetti di legge regionali
che si prevede di finanziare con ciascun fondo globale nel corso
dell'esercizio.
NOTE ALL'ART. 16
Comma 1
1) Il testo del comma 3 dell'art. 26 della L.R. n. 31 del 1977,
citata alla nota all'art. 6, e' il seguente:
"Art. 26 - Specificazione delle spese
omissis
Non possono essere incluse comunque nel medesimo capitolo:
a) spese correnti, spese di investimento e spese che attengono al
rimborso di mutui e prestiti;
b) spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione e
spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo;
c) spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a
funzioni delegate dallo Stato;
d) spese relative a obiettivi per perseguire i quali la Regione goda
di finanziamenti da parte dello Stato, iscritti nello stato di
previsione dell'entrata dello stesso bilancio, ed altre spese.
omissis".
2) Il testo degli articoli 34 e 35 della L.R. n. 31 del 1977, citata
alla nota all'art. 6, e' il seguente:
"Art. 34 - Fondi globali
Nel bilancio di competenza sono iscritti uno o piu' fondi globali,
destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti
legislativi della Regione che si perfezionino dopo l'approvazione del
bilancio.
I fondi globali sono iscritti nella misura ritenuta necessaria per
far fronte agli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio di
competenza, in applicazione dei nuovi provvedimenti legislativi in
corso di approvazione.
I fondi globali non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di
impegno, ma esclusivamente ai fini del prelievo di somme da iscrivere
in aumento alle assegnazioni dei capitoli di spesa, dopo l'entrata in
vigore ed in applicazione dei provvedimenti legislativi che
autorizzano le spese.
Sono tenuti distinti i fondi globali destinati al finanziamento di
spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione, di
spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo, di
spese correnti e di spese in conto capitale.
Al bilancio e' allegato un elenco indicativo dei provvedimenti
legislativi che si prevede di finanziare con ciascun fondo globale,
con l'indicazione del relativo oggetto e dell'importo dei relativi
previsti stanziamenti di competenza.
Art. 35 - Utilizzazione dei fondi globali iscritti nel
bilancio per l'esercizio precedente
Le quote dei fondi globali non utilizzate al termine dell'esercizio
di competenza costituiscono economie di spese.
Fino alla data di approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre
la data di chiusura dell'esercizio immediatamente successivo, le
quote di cui al precedente comma possono essere utilizzate, al fine
di assicurare la necessaria copertura finanziaria ai soli
provvedimenti legislativi gia' inclusi negli elenchi di cui al comma
4 dell'art. 34 relativi all'esercizio precedente, la cui approvazione
non sia intervenuta entro il termine dell'esercizio.
Nel caso di cui al comma precedente resta ferma l'assegnazione degli
stanziamenti dei detti fondi globali al bilancio nel quale essi
furono iscritti delle nuove o maggiori spese al bilancio
dell'esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi
provvedimenti legislativi. Allo stanziamento della nuova o maggiore
spesa cosi' iscritta nel bilancio del nuovo esercizio dovra'
accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spese
finanziate con ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente.
Fino a quando non sia approvato il rendiconto dell'esercizio
precedente delle spese di cui al precedente comma non si tiene conto
ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui al comma 1 del
precedente art. 19.
Non e' ammessa la utilizzazione, ai fini della copertura di nuove e
maggiori spese derivanti da provvedimenti legislativi, dei fondi
globali iscritti in bilanci anteriori a quello immediatamente
precedente il bilancio nel quale e' iscritta la spesa, ne'
l'utilizzazione allo stesso fine di disponibilita' diverse dai fondi
globali, pur se relative al bilancio immediatamente precedente.".