REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 10

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 2001 E BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003

          Art. 16                                                               
Fondi globali ed elenchi dei progetti di legge   che si prevede di              
finanziare                                                                      
1. Gli stanziamenti di spesa relativi al finanziamento di progetti di           
legge regionali in corso di approvazione sono iscritti sui Capitoli             
di spesa numeri 86100, 86150, 86350, 86400, 86450, 86500, 86600,                
86610, 86620, 86700 distintamente secondo le esigenze di                        
specificazione di cui al comma 3 dell'art. 26 della L.R. n. 31 del              
1977 e successive modificazioni, e sono utilizzati nel corso                    
dell'esercizio di competenza o nell'esercizio immediatamente                    
successivo secondo quanto stabilito dagli articoli 34 e 35 della                
predetta legge.                                                                 
2. Gli elenchi numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 annessi al bilancio           
forniscono l'indicazione analitica dei progetti di legge regionali              
che si prevede di finanziare con ciascun fondo globale nel corso                
dell'esercizio.                                                                 
NOTE ALL'ART. 16                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 3 dell'art. 26 della L.R. n. 31 del 1977,                 
citata alla nota all'art. 6, e' il seguente:                                    
"Art. 26 - Specificazione delle spese                                           
omissis                                                                         
Non possono essere incluse comunque nel medesimo capitolo:                      
a) spese correnti, spese di investimento e spese che attengono al               
rimborso di mutui e prestiti;                                                   
b) spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione e               
spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo;                  
c) spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a           
funzioni delegate dallo Stato;                                                  
d) spese relative a obiettivi per perseguire i quali la Regione goda            
di finanziamenti da parte dello Stato, iscritti nello stato di                  
previsione dell'entrata dello stesso bilancio, ed altre spese.                  
omissis".                                                                       
2) Il testo degli articoli 34 e 35 della L.R. n. 31 del 1977, citata            
alla nota all'art. 6, e' il seguente:                                           
"Art. 34 - Fondi globali                                                        
Nel bilancio di competenza sono iscritti uno o piu' fondi globali,              
destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti                    
legislativi della Regione che si perfezionino dopo l'approvazione del           
bilancio.                                                                       
I fondi globali sono iscritti nella misura ritenuta necessaria per              
far fronte agli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio di            
competenza, in applicazione dei nuovi provvedimenti legislativi in              
corso di approvazione.                                                          
I fondi globali non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di              
impegno, ma esclusivamente ai fini del prelievo di somme da iscrivere           
in aumento alle assegnazioni dei capitoli di spesa, dopo l'entrata in           
vigore ed in applicazione dei provvedimenti legislativi che                     
autorizzano le spese.                                                           
Sono tenuti distinti i fondi globali destinati al finanziamento di              
spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione, di                
spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo, di               
spese correnti e di spese in conto capitale.                                    
Al bilancio e' allegato un elenco indicativo dei provvedimenti                  
legislativi che si prevede di finanziare con ciascun fondo globale,             
con l'indicazione del relativo oggetto e dell'importo dei relativi              
previsti stanziamenti di competenza.                                            
          Art. 35 - Utilizzazione dei fondi globali iscritti nel                
bilancio per l'esercizio precedente                                             
Le quote dei fondi globali non utilizzate al termine dell'esercizio             
di competenza costituiscono economie di spese.                                  
Fino alla data di approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre            
la data di chiusura dell'esercizio immediatamente successivo, le                
quote di cui al precedente comma possono essere utilizzate, al fine             
di assicurare la necessaria copertura finanziaria ai soli                       
provvedimenti legislativi gia' inclusi negli elenchi di cui al comma            
4 dell'art. 34 relativi all'esercizio precedente, la cui approvazione           
non sia intervenuta entro il termine dell'esercizio.                            
Nel caso di cui al comma precedente resta ferma l'assegnazione degli            
stanziamenti dei detti fondi globali al bilancio nel quale essi                 
furono iscritti delle nuove o maggiori spese al bilancio                        
dell'esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi                   
provvedimenti legislativi. Allo stanziamento della nuova o maggiore             
spesa cosi' iscritta nel bilancio del nuovo esercizio dovra'                    
accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spese             
finanziate con ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente.              
Fino a quando non sia approvato il rendiconto dell'esercizio                    
precedente delle spese di cui al precedente comma non si tiene conto            
ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui al comma 1 del              
precedente art. 19.                                                             
Non e' ammessa la utilizzazione, ai fini della copertura di nuove e             
maggiori spese derivanti da provvedimenti legislativi, dei fondi                
globali iscritti in bilanci anteriori a quello immediatamente                   
precedente il bilancio nel quale e' iscritta la spesa, ne'                      
l'utilizzazione allo stesso fine di disponibilita' diverse dai fondi            
globali, pur se relative al bilancio immediatamente precedente.".               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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