REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004

          Art. 16                                                               
Interventi per la disciplina dell'offerta turistica                             
1. Per gli interventi finalizzati alla disciplina dell'offerta                  
turistica, a norma della L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 e successive                
modifiche, nell'ambito dei capitoli afferenti alla UPB 1.3.3.3.10010            
- Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture              
turistiche, e' disposto quanto segue:                                           
a) e' stabilita una autorizzazione pari ad Euro 516.456,90, per                 
l'esercizio 2002, a valere sul Capitolo 25517;                                  
b) le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali            
sono ridotte di Euro 2.361.399,78 a valere sul Capitolo 25520.                  
NOTA ALL'ART. 16                                                                
Comma 1                                                                         
La L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 concerne Disciplina dell'offerta                  
turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e                        
finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984,           
n. 38.                                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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