REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2001, n. 42

ISTITUZIONE DELL'AGENZIA INTERREGIONALE DEL FIUME PO (AIPO)

          Art. 12                                                               
Patrimonio                                                                      
1. Il patrimonio dell'Agenzia e' costituito dai beni trasferiti dallo           
Stato ai sensi dei provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 7              
del DLgs 112/98, dalle Regioni nonche' dai beni pervenuti ad altro              
titolo.                                                                         
2. In caso di scioglimento dell'Agenzia i beni immobili che                     
compongono il patrimonio vengono trasferiti alla Regione nel cui                
territorio insistono i beni stessi.                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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