LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32
DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO
Art. 16
Pubblicita'
1. Le deliberazioni di iscrizione, modificazione e cancellazione
delle Commissioni provinciali per l'artigianato sono affisse per
estratto all'Albo camerale per un periodo di almeno otto giorni.
2. Con le forme e nei termini di cui al comma 1, le delibere adottate
ai sensi dell'art. 15 dalla Commissione regionale per l'artigianato
sono affisse in apposito Albo nella sede della Commissione nonche'
all'Albo della Commissione provinciale sulla cui delibera si e'
pronunciata la Commissione regionale.
3. Delle deliberazioni di cui al presente articolo e' data
comunicazione pubblica in via telematica.