REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32

DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO

          Art. 16                                                               
Pubblicita'                                                                     
1. Le deliberazioni di iscrizione, modificazione e cancellazione                
delle Commissioni provinciali per l'artigianato sono affisse per                
estratto all'Albo camerale per un periodo di almeno otto giorni.                
2. Con le forme e nei termini di cui al comma 1, le delibere adottate           
ai sensi dell'art. 15 dalla Commissione regionale per l'artigianato             
sono affisse in apposito Albo nella sede della Commissione nonche'              
all'Albo della Commissione provinciale sulla cui delibera si e'                 
pronunciata la Commissione regionale.                                           
3. Delle deliberazioni di cui al presente articolo e' data                      
comunicazione pubblica in via telematica.                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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