REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1

ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)

          Art. 16                                                               
Collaborazione con i Comuni                                                     
1. Il Presidente della Giunta regionale, d'intesa col Presidente del            
Consiglio regionale, stipula specifici accordi con i Comuni ai fini             
della comunicazione al Comitato dei provvedimenti comunali                      
concernenti le postazioni emittenti radiotelevisive, nonche' gli                
impianti di radiotrasmissione, o di ripetizione dei segnali di                  
telefonia fissa e mobile o di ogni altra sorgente di emissioni                  
radioelettriche se ed in quanto previsto dalla legge.                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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