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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE SECONDA
SOGGETTI ISTITUZIONALI
DEL GOVERNO TERRITORIALE E
STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE
E DI CONCERTAZIONE SOCIALE
TITOLO III
LIVELLI DEL GOVERNO TERRITORIALE
E PRINCIPI PER LA RIPARTIZIONE
DELLE FUNZIONI
CAPO I
Ruolo dei soggetti istituzionali
Art. 15
Controllo sull'efficacia
della gestione delle funzioni conferite
1. La Regione, al fine di realizzare il massimo grado di efficacia
dell'azione complessiva del sistema amministrativo regionale e
locale, dispone gli interventi necessari a garantire il coordinamento
tra i diversi soggetti istituzionali.
2. A tale fine la Regione adotta misure per la verifica dell'efficace
esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali, sulla base di
indicatori definiti d'intesa nella Conferenza Regione-Autonomie
locali.
3. Qualora, sulla base degli indicatori di cui al comma 2, si
rilevino significativi elementi di inefficace esercizio di
determinate funzioni conferite, la Regione e gli enti interessati
concordano gli appositi correttivi e il termine entro cui essi devono
essere attuati.
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