REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

      PARTE SECONDA                                                             
   SOGGETTI ISTITUZIONALI                                                       
   DEL GOVERNO TERRITORIALE E                                                   
   STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE                                     
   E DI CONCERTAZIONE SOCIALE                                                   
          TITOLO III                                                            
       LIVELLI DEL GOVERNO TERRITORIALE                                         
       E PRINCIPI PER LA RIPARTIZIONE                                           
       DELLE FUNZIONI                                                           
          CAPO I                                                                
    Ruolo dei soggetti istituzionali                                            
          Art. 15                                                               
Controllo sull'efficacia                                                        
della gestione delle funzioni conferite                                         
1. La Regione, al fine di realizzare il massimo grado di efficacia              
dell'azione complessiva del sistema amministrativo regionale e                  
locale, dispone gli interventi necessari a garantire il coordinamento           
tra i diversi soggetti istituzionali.                                           
2. A tale fine la Regione adotta misure per la verifica dell'efficace           
esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali, sulla base di              
indicatori definiti d'intesa nella Conferenza Regione-Autonomie                 
locali.                                                                         
3. Qualora, sulla base degli indicatori di cui al comma 2, si                   
rilevino significativi elementi di inefficace esercizio di                      
determinate funzioni conferite, la Regione e gli enti interessati               
concordano gli appositi correttivi e il termine entro cui essi devono           
essere attuati.                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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