REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11

DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

                   CAPO V                                                       
    Interventi regionali   per lo sviluppo delle gestioni associate             
          Art. 15                                                               
Criteri per la concessione degli incentivi alle fusioni                         
1. Il Programma di riordino territoriale specifica gli incentivi                
corrisposti alle fusioni, disponendo:                                           
a) che il contributo straordinario sia almeno pari al doppio di                 
quello spettante ad una Unione in eguali condizioni;                            
b) che il contributo ordinario sia almeno pari al doppio della somma            
massima erogabile ad una Unione in eguali condizioni, e che abbia               
durata decennale.                                                               
2. Non si applica ai contributi corrisposti alle fusioni la riduzione           
proporzionale di cui al comma 7 dell'art. 14.                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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