REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43

TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

                TITOLO III                                                      
      DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO                                         
             CAPO I                                                             
     Accesso all'impiego regionale                                              
          Art. 15                                                               
Disciplina sulle modalita' di accesso                                           
1. Ferme restando le modalita' di accesso previste dalla legge, con             
regolamento sono individuati, anche per l'area dirigenziale e                   
relativamente alle procedure di accesso di cui alle lettere a) e c)             
del comma 1 dell'articolo 14:                                                   
a) i criteri per l'individuazione dei posti vacanti da riservare                
all'accesso dall'esterno;                                                       
b) i requisiti per l'accesso e le tipologie di selezione;                       
c) le competenze e gli ambiti di responsabilita' delle commissioni              
esaminatrici;                                                                   
d) i posti e le funzioni per i quali non si puo' prescindere dal                
possesso della cittadinanza italiana e i requisiti indispensabili per           
l'accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione Europea.                
2. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio                  
stabiliscono congiuntamente con direttiva:                                      
a) le modalita' di costituzione delle commissioni esaminatrici,                 
nonche' le modalita di individuazione dei relativi membri, nel                  
rispetto dell'articolo 35, comma 3, lettera e) del DLgs n. 165 del              
2001 e delle disposizioni in materia di pari opportunita'; dette                
commissioni sono presiedute da un dirigente regionale;                          
b) i criteri di redazione dei bandi;                                            
c) le procedure di selezione;                                                   
d) i criteri di valutazione dell'esperienza professionale laddove               
richiesta;                                                                      
e) ogni altro aspetto concernente lo svolgimento delle procedure fino           
all'approvazione della graduatoria da parte del dirigente competente            
in materia di personale.                                                        
3. L'assunzione effettuata senza il rispetto delle procedure previste           
dalla legge e dai regolamenti e' nulla di diritto.                              
4. Nei processi selettivi il personale di entrambi gli organici e'              
considerato in ogni caso personale interno.                                     
5. Il dipendente gia' inquadrato nei ruoli regionali non effettua il            
periodo di prova tranne che per l'accesso alla qualifica                        
dirigenziale.                                                                   
6. La Regione invita i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1,                
lettera a) a presentare la documentazione e a sottoscrivere il                  
contratto individuale nei termini stabiliti dal contratto collettivo.           
NOTA ALL'ART. 15                                                                
Comma 2                                                                         
Il testo della lettera e) del comma 3 dell'art. 35 del DLgs n. 165              
del 2001, citato alla nota 1) all'art. 1, e' il seguente:                       
"Art. 35 - Reclutamento del personale                                           
omissis                                                                         
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche Amministrazioni si              
conformano ai seguenti principi:                                                
omissis                                                                         
e) composizione delle Commissioni esclusivamente con esperti di                 
provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari             
delle Amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non               
siano componenti dell'organo di direzione politica                              
dell'Amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non             
siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed              
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.                    
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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