LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43
TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO III
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
Accesso all'impiego regionale
Art. 15
Disciplina sulle modalita' di accesso
1. Ferme restando le modalita' di accesso previste dalla legge, con
regolamento sono individuati, anche per l'area dirigenziale e
relativamente alle procedure di accesso di cui alle lettere a) e c)
del comma 1 dell'articolo 14:
a) i criteri per l'individuazione dei posti vacanti da riservare
all'accesso dall'esterno;
b) i requisiti per l'accesso e le tipologie di selezione;
c) le competenze e gli ambiti di responsabilita' delle commissioni
esaminatrici;
d) i posti e le funzioni per i quali non si puo' prescindere dal
possesso della cittadinanza italiana e i requisiti indispensabili per
l'accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione Europea.
2. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio
stabiliscono congiuntamente con direttiva:
a) le modalita' di costituzione delle commissioni esaminatrici,
nonche' le modalita di individuazione dei relativi membri, nel
rispetto dell'articolo 35, comma 3, lettera e) del DLgs n. 165 del
2001 e delle disposizioni in materia di pari opportunita'; dette
commissioni sono presiedute da un dirigente regionale;
b) i criteri di redazione dei bandi;
c) le procedure di selezione;
d) i criteri di valutazione dell'esperienza professionale laddove
richiesta;
e) ogni altro aspetto concernente lo svolgimento delle procedure fino
all'approvazione della graduatoria da parte del dirigente competente
in materia di personale.
3. L'assunzione effettuata senza il rispetto delle procedure previste
dalla legge e dai regolamenti e' nulla di diritto.
4. Nei processi selettivi il personale di entrambi gli organici e'
considerato in ogni caso personale interno.
5. Il dipendente gia' inquadrato nei ruoli regionali non effettua il
periodo di prova tranne che per l'accesso alla qualifica
dirigenziale.
6. La Regione invita i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1,
lettera a) a presentare la documentazione e a sottoscrivere il
contratto individuale nei termini stabiliti dal contratto collettivo.
NOTA ALL'ART. 15
Comma 2
Il testo della lettera e) del comma 3 dell'art. 35 del DLgs n. 165
del 2001, citato alla nota 1) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 35 - Reclutamento del personale
omissis
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche Amministrazioni si
conformano ai seguenti principi:
omissis
e) composizione delle Commissioni esclusivamente con esperti di
provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari
delle Amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non
siano componenti dell'organo di direzione politica
dell'Amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non
siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
omissis".