REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32

DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO

          Art. 15                                                               
Ricorsi alla Commissione regionale per l'artigianato                            
1. I ricorsi in via amministrativa contro la deliberazione delle                
Commissioni provinciali per l'artigianato in materia di iscrizione,             
modificazione e cancellazione all'Albo o alla separata sezione, sono            
presentati alla Commissione regionale per l'artigianato, entro                  
sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa, dagli                
interessati, nonche' dagli enti, dagli organi e dalle Amministrazioni           
pubbliche che, avendo riscontrato l'inesistenza dei requisiti, ne               
abbiano dato comunicazione ai sensi del comma 2 dell'art. 12.                   
2. La Commissione regionale per l'artigianato, esperiti anche                   
direttamente gli accertamenti del caso, delibera in merito ai ricorsi           
e comunica la decisione agli interessati e, per l'esecuzione, alla              
competente Commissione provinciale.                                             
3. La Commissione regionale per l'artigianato puo', d'ufficio o su              
domanda del ricorrente, sospendere per gravi motivi l'esecuzione                
dell'atto impugnato, ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPR 24 novembre             
1971, n. 1199.                                                                  
4. Contro le decisioni della Commissione regionale per l'artigianato            
puo' proporsi ricorso al tribunale competente per territorio entro              
sessanta giorni dalla comunicazione o da quando l'interessato ne                
abbia avuto piena conoscenza.                                                   
NOTA ALL'ART. 15                                                                
Comma 3                                                                         
Il testo degli articoli 2 e 3 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199,                
concernente Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi              
amministrativi, e' il seguente:                                                 
"Art. 2 - Termine - Presentazione                                               
Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla              
data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa            
dell'atto impugnato e da quando l'interessato ne abbia avuto piena              
conoscenza.                                                                     
Il ricorso e' presentato all'organo indicato nella comunicazione o a            
quello che ha emanato l'atto impugnato direttamente o mediante                  
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso,                 
l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso e' inviato a mezzo            
posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.                  
I ricorsi rivolti, nel termine prescritto, a organi diversi da quello           
competente, ma appartenenti alla medesima Amministrazione, non sono             
soggetti a dichiarazione di irricevibilita' e i ricorsi stessi sono             
trasmessi d'ufficio all'organo competente.                                      
          Art. 3 - Sospensione dell'esecuzione                                  
D'ufficio o su domanda del ricorrente proposta nello stesso ricorso o           
in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall'art. 2,             
secondo comma, l'organo decidente puo' sospendere per gravi motivi              
l'esecuzione dell'atto impugnato.".                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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