REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003, PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 15                                                               
Porti comunali                                                                  
1. Per la concessione di contributi in capitale ai Comuni ed ai loro            
consorzi per gli interventi previsti dall'art. 4, lettere b) e f)               
della L.R. 9 marzo 1983, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche            
alle autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali:            
a) Cap. 41550 "Contributi in capitale a Comuni e loro consorzi per la           
costruzione di opere, impianti ed attrezzature nei porti comunali,              
nei porti ed approdi turistici (art. 4, lett. b), L.R. 9 marzo 1983,            
n. 11)" Esercizio 2001: - Lire 100.000.000 (Euro 51.645,69);                    
b) Cap. 41570 "Contributi in capitale a Comuni e loro consorzi per il           
mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali (art. 4,           
lett. f), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)"   Esercizio 2001: + Lire                   
100.000.000 (Euro 51.645,69).                                                   
NOTA ALL'ART. 15                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo delle lettere b e f) dell'art. 4 della L.R. 9 marzo 1983, n.           
11, concernente Modificazione della L.R. 27 aprile 1976, n. 19,                 
riguardante il sistema portuale dell'Emilia-Romagna, e' il seguente:            
"Art. 4                                                                         
L'art. 9 della L.R. 27 aprile 1976, n. 19, e' sostituito dal                    
seguente:                                                                       
 Destinazione degli interventi finanziari                                       
La Regione provvede con legge a destinare nel proprio bilancio, per             
periodi annuali o poliennali, appositi distinti stanziamenti di fondi           
per:                                                                            
omissis                                                                         
b) la concessione di contributi in capitale ai Comuni o loro                    
Consorzi, per la costruzione di opere e l'effettuazione di studi e              
ricerche corrispondenti a quelle di cui alla precedente lettera a)              
nei porti comunali, nei porti ed approdi turistici e nei porti ed               
approdi fluviali;                                                               
omissis                                                                         
f) la concessione di contributi per il mantenimento di idonei fondali           
nei porti ed approdi comunali.>>.".                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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