REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

      PARTE SECONDA                                                             
   SOGGETTI ISTITUZIONALI                                                       
   DEL GOVERNO TERRITORIALE E                                                   
   STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE                                     
   E DI CONCERTAZIONE SOCIALE                                                   
          TITOLO III                                                            
       LIVELLI DEL GOVERNO TERRITORIALE                                         
       E PRINCIPI PER LA RIPARTIZIONE                                           
       DELLE FUNZIONI                                                           
          CAPO I                                                                
    Ruolo dei soggetti istituzionali                                            
          Art. 14                                                               
Funzioni della Regione                                                          
1. La Regione svolge esclusivamente le funzioni amministrative che              
richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.                            
2. Svolge altresi' le funzioni di coordinamento finalizzate                     
all'unitario sviluppo del sistema delle autonomie, attraverso le                
procedure di concertazione previste dalla presente legge.                       
3. Svolge inoltre, in coerenza con tale ruolo, le funzioni di                   
programmazione e pianificazione regionale, di indirizzo e                       
coordinamento delle funzioni conferite o delegate al sistema delle              
autonomie locali, nonche' le funzioni di alta amministrazione.                  
4. La Regione, al fine di garantire l'efficace coordinamento delle              
informazioni e la comunicazione istituzionale con il sistema locale,            
promuove lo sviluppo ed il raccordo di un sistema informatico ed                
informativo regionale che assicuri la connessione telematica fra la             
Regione e gli Enti locali stessi.                                               
5. Compete alla Regione l'adozione delle misure sostitutive connesse            
alla verifica dell'efficacia delle funzioni conferite, con le                   
modalita' definite dall'art. 15, nonche' l'adozione, in via                     
sostitutiva, degli atti omessi nell'esercizio di funzioni conferite             
nei casi previsti dall'art. 16.                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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