LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO
Art. 14
Potere sostitutivo
1. In caso di persistente inattivita' degli Enti locali
nell'esercizio delle funzioni disciplinate con la presente legge la
Regione esercita il potere sostitutivo con le modalita' e nel
rispetto dei termini previsti all'art. 16 della L.R. n. 3 del 1999.
NOTA ALL'ART. 14
Comma 1
Il testo dell'art. 16 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota 2)
all'art. 7, e' il seguente:
"Art. 16 - Potere sostitutivo
1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 5 del DLgs n. 112 del
1998 e dal comma 45 dell'art. 17 della Legge n. 127 del 1997, la
Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali nei casi in
cui vi sia una accertata e persistente inattivita' nell'esercizio di
funzioni conferite e cio' sia lesivo di rilevanti interessi del
sistema regionale e locale, nelle forme stabilite d'intesa nella
Conferenza Regione-Autonomie locali.
2. A tal fine, la Giunta regionale assegna all'ente inadempiente un
termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga
motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente tale termine e
sentito l'ente interessato, gli atti sono posti in essere in via
sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un
commissario, dandone comunicazione alla Conferenza Regione-Autonomie
locali.
3. Le procedure del presente articolo si applicano a tutti i casi di
potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale vigente, che
si intendono modificati.".