REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

          Art. 14                                                               
Potere sostitutivo                                                              
1. In caso di persistente inattivita' degli Enti locali                         
nell'esercizio delle funzioni disciplinate con la presente legge la             
Regione esercita il potere sostitutivo con le modalita' e nel                   
rispetto dei termini previsti all'art. 16 della L.R. n. 3 del 1999.             
NOTA ALL'ART. 14                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 16 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota 2)             
all'art. 7, e' il seguente:                                                     
"Art. 16 - Potere sostitutivo                                                   
1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 5 del DLgs n. 112 del              
1998 e dal comma 45 dell'art. 17 della Legge n. 127 del 1997, la                
Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali nei casi in            
cui vi sia una accertata e persistente inattivita' nell'esercizio di            
funzioni conferite e cio' sia lesivo di rilevanti interessi del                 
sistema regionale e locale, nelle forme stabilite d'intesa nella                
Conferenza Regione-Autonomie locali.                                            
2. A tal fine, la Giunta regionale assegna all'ente inadempiente un             
termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga              
motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente tale termine e               
sentito l'ente interessato, gli atti sono posti in essere in via                
sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un                     
commissario, dandone comunicazione alla Conferenza Regione-Autonomie            
locali.                                                                         
3. Le procedure del presente articolo si applicano a tutti i casi di            
potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale vigente, che           
si intendono modificati.".                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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