REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11

DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

                   CAPO V                                                       
    Interventi regionali   per lo sviluppo delle gestioni associate             
          Art. 14                                                               
Criteri per la concessione degli incentivi   alle forme associative             
1. Il Programma di riordino territoriale specifica i criteri per la             
corresponsione degli incentivi alle diverse forme di gestione                   
associata, tenendo conto prioritariamente della tipologia delle                 
funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata.                        
2. Il Programma prevede l'erogazione di contributi ordinari annuali             
della durata massima di cinque anni e decrescenti a partire dal terzo           
anno, e di contributi straordinari da erogarsi all'atto della                   
costituzione di Unioni ed Associazioni intercomunali e di eventuali             
nuove Comunita' montane. Fermo restando quanto stabilito dall'art.              
13, non e' corrisposto alcun contributo alle Unioni di Comuni                   
comprese, in tutto o in parte, in una Comunita' montana o con questa            
coincidenti, ne' alle Associazioni intercomunali il cui territorio              
coincida, in tutto o in parte, con quello di una Unione o di una                
Comunita' montana.                                                              
3. Nella determinazione dell'importo dei contributi, e' prevista in             
ogni caso una maggiorazione per le Unioni e le Comunita' montane,               
secondo quanto previsto dal punto 2 della lettera a) del comma 4                
dell'art. 33 del DLgs n. 267 del 2000.                                          
4. Nella determinazione dell'importo del contributo ordinario, sono             
preferite le funzioni ed i servizi gestiti tramite uffici comuni o              
che comunque implicano una maggiore integrazione tra gli uffici ed il           
personale dei Comuni aderenti. Il contributo ordinario si computa con           
esclusivo riferimento alle funzioni ed ai servizi svolti in forma               
associata dalla totalita' o da almeno i quattro quinti dei Comuni               
ricompresi nell'Unione, nella Comunita' montana o nell'Associazione.            
5. In caso di mutamento di confini o costituzione di una nuova Unione           
o Associazione intercomunale che ricomprenda Comuni che gia' avevano            
fruito di incentivi all'esercizio associato delle funzioni, i criteri           
di durata di cui al comma 2 tengono conto anche del periodo delle               
precedenti erogazioni.                                                          
6. I contributi ordinari successivi alla prima annualita' sono                  
decurtati delle somme gia' concesse nell'anno precedente, laddove,              
sulla base della documentazione finanziaria, non sia comprovata                 
l'effettiva gestione associata dei servizi o il raggiungimento dei              
risultati programmati.                                                          
7. La concessione dei contributi e' effettuata nei limiti dello                 
stanziamento annuale di bilancio. Se il totale dei contributi                   
massimi, erogabili sulla base delle domande presentate, eccede le               
risorse finanziarie impegnabili, il contributo spettante a ciascuno             
dei richiedenti e' ridotto in proporzione.                                      
NOTA ALL'ART. 14                                                                
Comma 3                                                                         
Il testo del punto 2 della lettera a) del comma 4 dell'art. 33 del              
DLgs n. 267 del 2000, citato alla nota all'art. 4, e' il seguente:              
"Art. 33 - Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei               
comuni                                                                          
omissis                                                                         
4. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale            
dei servizi, delle funzioni e delle strutture, le regioni provvedono            
a disciplinare, con proprie leggi, nell'a'mbito del programma                   
territoriale di cui al comma 3, le forme di incentivazione                      
dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, con                
l'eventuale previsione nel proprio bilancio di un apposito fondo. A             
tale fine, oltre a quanto stabilito dal comma 3 e dagli articoli 30 e           
32, le regioni si attengono ai seguenti principi fondamentali:                  
a) nella disciplina delle incentivazioni: omissis 2) prevedono in               
ogni caso una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di fusione e           
di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale;                 
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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