REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003

          Art. 14                                                               
Interventi volti alla promozione, allo sviluppo                                 
e alla qualificazione dell'impresa cooperativa                                  
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla L.R. 23 marzo               
1990, n. 22 recante "Disposizioni di principio e disciplina generale            
per la cooperazione" sono disposte, per l'esercizio 2001, le seguenti           
autorizzazioni di spesa a favore dei sottoelencati interventi:                  
a) Cap. 21200 "Interventi per la promozione e la qualificazione delle           
imprese cooperative (artt. 2 e 3, L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e                   
successive modificazioni)"   Lire 400.000.000 (Euro 206.582,76)                 
b) Cap. 21205 "Contributi per il finanziamento delle progettazioni di           
programmi di integrazione e sviluppo inerenti le finalita' di cui               
all'art. 2, L.R. 22/90 (art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f),            
g), L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modificazioni)"   Lire               
500.000.000 (Euro 258.228,45)                                                   
c) Cap. 21222 "Contributi per l'integrazione del fondo consortile del           
consorzio fidi regionale tra imprese cooperative (artt. 7 e 7 bis,              
L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modificazioni)"   Lire                   
500.000.000 (Euro 258.228,45).                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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