REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43

TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

                TITOLO III                                                      
      DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO                                         
             CAPO I                                                             
     Accesso all'impiego regionale                                              
          Art. 14                                                               
Modalita' di accesso                                                            
1. La copertura dei posti vacanti nell'Amministrazione regionale                
avviene tramite:                                                                
a) assunzioni dall'esterno mediante procedure selettive ovvero                  
chiamata diretta dalle liste di collocamento nei casi previsti dalla            
legge;                                                                          
b) mobilita' da altre Amministrazioni pubbliche;                                
c) procedure selettive per la progressione verticale, ai sensi della            
normativa contrattuale.                                                         
2. Le procedure di cui alle lettere a) e c) del comma 1, sono di                
norma uniche per i due organici, nel rispetto dei criteri stabiliti             
congiuntamente dalla Giunta e dall'Ufficio di Presidenza del                    
Consiglio.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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