LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1
ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)
Art. 14
Funzioni delegate
1. Il Comitato esercita tutte le funzioni di garanzia, di gestione e
di controllo comunque delegate dall'Autorita' a sensi dell'articolo
1, comma 13, della Legge 31 luglio 1997, n. 249, del Regolamento
adottato dall'Autorita' stessa in applicazione della medesima norma e
di ogni altro ulteriore atto dell'Autorita'. Sono delegabili al
Comitato, in linea di principio, tutte le funzioni di governo, di
garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle
comunicazioni e che non pregiudichino la responsabilita' generale
assegnata in materia all'Autorita' dalla Legge 249/97.
2. In particolare, con riferimento alla Legge 249/97, possono essere
delegate al Comitato, tra le altre, le seguenti funzioni:
a) funzioni consultive, in materia di: 1) adozione del regolamento
per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di
comunicazione, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a), n. 5; 2)
definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per
l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di
telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a), n. 7; 3)
emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualita'
dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una Carta
di servizio di standard minimi per ogni comparto d'attivita', di cui
all'art. 1 comma 6, lett. b), n. 2; 4) adozione del regolamento sulla
pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui all'art. 1, comma 6,
lett. b), n. 12; 5) predisposizione dello schema di convenzione
annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui
all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 10;
b) funzioni di gestione, con carattere prioritario, in materia di: 1)
tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'art.
1, comma 6, lett. a), n. 5; 2) monitoraggio delle trasmissioni
radiotelevisive, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 13;
c) funzioni di vigilanza e controllo, in materia di: 1) esistenza di
fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui all'art. 1, comma
6, lett. a), n. 3; 2) rispetto dei diritti di interconnessione e di
accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1,
comma 6, lett. a), n. 8; 3) rispetto dei tetti di radiofrequenze
compatibili con la salute umana, di cui all'art. 1, comma 6, lett.
a), n. 15; 4) conformita' alle prescrizioni di legge dei servizi e
dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di
concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui
all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 1; 5) verifica del rispetto della
normativa in materia di campagne elettorali; 6) modalita' di
distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicita' in
qualunque forma diffusa, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 3;
7) rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per
l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi,
di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4; 8) rispetto, nel settore
radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui
all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 6; 9) rispetto della tutela delle
minoranze linguistiche, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 7;
10) rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica di cui
all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 8 (la relativa procedura riveste
carattere urgente ed e' immediatamente operativa, previo nulla-osta
da parte dell'Autorita' che ne e' informata tempestivamente); 11)
rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla
pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di
massa, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 12; 12) rispetto
delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti, di cui
all'art. 2;
d) funzioni istruttorie, in materia di: 1) controversie in tema di
interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni,
di cui all'art. 1, comma 6, lett. a), n. 9; 2) controversie tra ente
gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati, di cui
all'art. 1, comma 6, lett. a), n. 10.
3. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nell'ambito e
nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti
dall'Autorita' al fine di assicurare il necessario coordinamento
sull'intero territorio nazionale dei compiti ad essa affidati.
4. L'esercizio delle funzioni delegate e' subordinato alla
stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente
dell'Autorita', dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa col
Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Comitato,
nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate nonche' le
risorse assegnate per il loro esercizio.
5. Le risorse finanziarie assegnate e trasferite dall'Autorita' per
l'esercizio delle funzioni delegate sono iscritte nello stato di
previsione dell'entrata del bilancio regionale. La cifra
corrispondente e' poi iscritta in un capitolo di spesa intestato
"Spese per l'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni al CORECOM" inserito nello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale nella rubrica
riguardante le spese assegnate al Consiglio regionale. Nel bilancio
autonomo del Consiglio regionale, a norma della Legge 853/73, sono
inserite apposite voci di spesa per l'attivita' e le funzioni,
proprie e delegate, del Comitato.
6. In caso di accertati inerzia, ritardo o inadempimento del Comitato
nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta
violazione delle direttive generali stabilite dall'Autorita', da cui
derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle
finalita' indicate dalla Legge 249/97, l'Autorita' opera
direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione al Comitato e
assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine per
rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in
violazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2. Della
contestazione e degli atti conseguenti l'Autorita' da' tempestiva
comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.
NOTE ALL'ART. 14
Comma 1
1) Il testo del comma 13 dell'art. 1 della Legge n. 249 del 1997,
citata alla nota all'art. 1, e' riportato alla stessa nota.
2) La Legge n. 249 del 1997 e' citata alla nota all'art. 1.
Comma 2
3) La Legge n. 249 del 1997 e' citata alla nota all'art. 1.
Comma 5
4) La Legge 6 dicembre 1973, n. 853 concerne Autonomia contabile e
funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario.
Comma 6
5) La Legge n. 249 del 1997 e' citata alla nota all'art. 1.