REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1

ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)

          Art. 14                                                               
Funzioni delegate                                                               
1. Il Comitato esercita tutte le funzioni di garanzia, di gestione e            
di controllo comunque delegate dall'Autorita' a sensi dell'articolo             
1, comma 13, della Legge 31 luglio 1997, n. 249, del Regolamento                
adottato dall'Autorita' stessa in applicazione della medesima norma e           
di ogni altro ulteriore atto dell'Autorita'. Sono delegabili al                 
Comitato, in linea di principio, tutte le funzioni di governo, di               
garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle                   
comunicazioni e che non pregiudichino la responsabilita' generale               
assegnata in materia all'Autorita' dalla Legge 249/97.                          
2. In particolare, con riferimento alla Legge 249/97, possono essere            
delegate al Comitato, tra le altre, le seguenti funzioni:                       
a) funzioni consultive, in materia di: 1) adozione del regolamento              
per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di                
comunicazione, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a), n. 5; 2)                   
definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per                       
l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di                       
telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a), n. 7; 3)               
emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualita'           
dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una Carta           
di servizio di standard minimi per ogni comparto d'attivita', di cui            
all'art. 1 comma 6, lett. b), n. 2; 4) adozione del regolamento sulla           
pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui all'art. 1, comma 6,            
lett. b), n. 12; 5) predisposizione dello schema di convenzione                 
annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui            
all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 10;                                           
b) funzioni di gestione, con carattere prioritario, in materia di: 1)           
tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'art.           
1, comma 6, lett. a), n. 5; 2) monitoraggio delle trasmissioni                  
radiotelevisive, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 13;                   
c) funzioni di vigilanza e controllo, in materia di: 1) esistenza di            
fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui all'art. 1, comma            
6, lett. a), n. 3; 2) rispetto dei diritti di interconnessione e di             
accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1,            
comma 6, lett. a), n. 8; 3) rispetto dei tetti di radiofrequenze                
compatibili con la salute umana, di cui all'art. 1, comma 6, lett.              
a), n. 15; 4) conformita' alle prescrizioni di legge dei servizi e              
dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di              
concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui             
all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 1; 5) verifica del rispetto della             
normativa in materia di campagne elettorali; 6) modalita' di                    
distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicita' in             
qualunque forma diffusa, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 3;            
7) rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per                      
l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi,           
di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4; 8) rispetto, nel settore            
radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui            
all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 6; 9) rispetto della tutela delle             
minoranze linguistiche, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 7;             
10) rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica di cui              
all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 8 (la relativa procedura riveste              
carattere urgente ed e' immediatamente operativa, previo nulla-osta             
da parte dell'Autorita' che ne e' informata tempestivamente); 11)               
rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla                      
pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di           
massa, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 12; 12) rispetto                
delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti, di cui           
all'art. 2;                                                                     
d) funzioni istruttorie, in materia di: 1) controversie in tema di              
interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni,            
di cui all'art. 1, comma 6, lett. a), n. 9; 2) controversie tra ente            
gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati, di cui              
all'art. 1, comma 6, lett. a), n. 10.                                           
3. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nell'ambito e              
nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti                     
dall'Autorita' al fine di assicurare il necessario coordinamento                
sull'intero territorio nazionale dei compiti ad essa affidati.                  
4. L'esercizio delle funzioni delegate e' subordinato alla                      
stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente               
dell'Autorita', dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa col             
Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Comitato,               
nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate nonche' le            
risorse assegnate per il loro esercizio.                                        
5. Le risorse finanziarie assegnate e trasferite dall'Autorita' per             
l'esercizio delle funzioni delegate sono iscritte nello stato di                
previsione dell'entrata del bilancio regionale. La cifra                        
corrispondente e' poi iscritta in un capitolo di spesa intestato                
"Spese per l'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorita' per le            
garanzie nelle comunicazioni al CORECOM" inserito nello stato di                
previsione della spesa del bilancio regionale nella rubrica                     
riguardante le spese assegnate al Consiglio regionale. Nel bilancio             
autonomo del Consiglio regionale, a norma della Legge 853/73, sono              
inserite apposite voci di spesa per l'attivita' e le funzioni,                  
proprie e delegate, del Comitato.                                               
6. In caso di accertati inerzia, ritardo o inadempimento del Comitato           
nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta              
violazione delle direttive generali stabilite dall'Autorita', da cui            
derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle                   
finalita' indicate dalla Legge 249/97, l'Autorita' opera                        
direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione al Comitato e            
assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine per                
rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in                     
violazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2. Della            
contestazione e degli atti conseguenti l'Autorita' da' tempestiva               
comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.                            
NOTE ALL'ART. 14                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 13 dell'art. 1 della Legge n. 249 del 1997,               
citata alla nota all'art. 1, e' riportato alla stessa nota.                     
2) La Legge n. 249 del 1997 e' citata alla nota all'art. 1.                     
Comma 2                                                                         
3) La Legge n. 249 del 1997 e' citata alla nota all'art. 1.                     
Comma 5                                                                         
4) La Legge 6 dicembre 1973, n. 853 concerne Autonomia contabile e              
funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario.            
Comma 6                                                                         
5) La Legge n. 249 del 1997 e' citata alla nota all'art. 1.                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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